| (Stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato).
1. All'articolo 15 della legge 23 dicembre 1992, n.501,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5- bis. Il Ministro del tesoro, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in
relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
1991, n.421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9
gennaio 1991, n.10".
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