| (Soppressione dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici).
1. In relazione alla soppressione dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici prevista dalla legge 29 gennaio 1992,
n.58, sono abrogati i commi 3, 6 e 7 dell'articolo 12 della
legge 23 dicembre 1992, n.501. La predetta abrogazione opera
conseguentemente, per le entrate e le spese riportate negli
stati di previsione dell'Azienda medesima per l'anno
finanziario 1993 annessi a quello del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni (Appendice n.2) approvati con la
citata legge n.501 del 1992.
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