Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15220
DDL3140-0002
Progetto di legge Camera n. 3140 - testo presentato - (DDL11-3140)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3140. TESTIPDL
...C3140.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3140 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Una prima verifica dopo
  l'approvazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione
  diretta del sindaco, del presidente della provincia, del
  consiglio comunale e del consiglio provinciale, in occasione
  dei turni elettorali del 6 e 20 giugno, ha evidenziato la
  necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla
  citata legge.
    L'articolo 1 aggiunge all'articolo 1 della legge 25 marzo
  1993, n. 81, sette nuovi commi.
    Con i primi tre, si è inteso ovviare agli inconvenienti
  funzionali cui, nella prima applicazione della citata legge n.
  81 del 1993, aveva dato luogo il comma 2 dello stesso articolo
  con l'attribuzione del potere di convocare e presiedere il
  consiglio al consigliere anziano o al presidente eletto
  dall'assemblea nei comuni con popolazione superiore ai 15.000
  abitanti.  Infatti la competenza alla convocazione del
  consigliere anziano, di fatto generalizzata in sede di prima
  applicazione non essendo
 
                               Pag. 2
 
  ancora intervenute delle modifiche statutarie che
  attribuissero eventualmente tale potere al presidente eletto
  dall'assemblea, ha ingenerato episodi di conflittualità
  pregiudizievoli per il regolare insediamento e la più pronta
  funzionalità degli organi.  Si è pertanto ritenuto opportuno,
  al fine di evitare conflitti tra i diversi organi, prevedere
  legislativamente che l'obbligo della convocazione della prima
  seduta, da tenersi nel termine perentorio di dieci giorni
  dalla proclamazione, spetti al sindaco neoeletto con
  intervento sostitutivo del prefetto in caso di inadempimento,
  senza bisogno di previa diffida, qualora lo richieda un quinto
  dei consiglieri.  La presidenza, invece, in attesa
  dell'elezione del presidente dell'assemblea, ove richiesta
  dallo statuto, compete al consigliere anziano, identificato
  come colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale con
  esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica
  di sindaco proclamati consiglieri.  Nell'eventualità che il
  consigliere anziano sia assente o si rifiuti di presiedere
  l'assemblea, la presidenza sarà assunta dal consigliere
  immediatamente successivo nella graduatoria di anzianità.
    Esaurite le operazioni di elezione del presidente
  dell'assemblea, quest'ultimo assumerà la presidenza del
  consesso; ove invece lo statuto dovesse prevedere che il
  consiglio sia presieduto dal consigliere anziano, sarà questi
  ad assicurare la prosecuzione dei lavori consiliari.
    Con i successivi quattro nuovi commi aggiunti allo stesso
  articolo 1, vengono abrogati l'articolo 75 del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
  maggio 1960, n. 570, che prevedeva la convalida degli eletti
  da parte del consiglio nella sua prima seduta quale
  adempimento preliminare ad ogni altra deliberazione, nonché le
  altre norme sulle elezioni comunali del citato testo unico n.
  570 del 1960 e quelle della legge n. 154 del 1981, che
  prevedevano determinazioni del consiglio comunale in materia,
  e si procede altresì alla modifica degli articoli 9- bis
  e 82 del citato testo unico n. 570 del 1960 che prevedevano
  ricorsi al tribunale contro tali deliberazioni.  Con tale
  intervento, mentre da un lato si ottiene l'effetto di
  imprimere una accelerazione ai lavori dell'organo consiliare
  che spesso deve far fronte, all'indomani dell'elezione, a
  scadenze di termini perentori per complessi adempimenti, si
  evita dall'altro la possibilità di pronunce del consiglio che
  possono dar luogo a polemiche paralizzanti l'attività
  dell'organo, rimettendo ogni decisione in materia di
  ineleggibilità ed incompatibilità, anche sopravvenute,
  esclusivamente all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le
  norme appositamente stabilite dall'articolo 9- bis  e
  dagli articoli 82 e seguenti del citato testo unico n. 570 del
  1960, che vengono opportunamente modificati in tal senso.
    Occorre, altresì, dare soluzione ad un problema
  interpretativo sorto in occasione della prima applicazione
  degli articoli 5, comma 2, e 7, comma 1, della legge n. 81 del
  1993, laddove prevedono che nelle liste dei candidati alla
  carica di consigliere comunale "nessuno dei due sessi può
  essere di norma rappresentato in misura superiore ai due
  terzi".
    In proposito, il Ministero dell'interno ebbe a diramare,
  nell'aprile scorso, apposita circolare per rendere noto, tra
  gli altri uffici ed organi destinatari, anche alle commissioni
  elettorali circondariali, il proprio orientamento
  interpretativo, maturato soprattutto sulla base degli elementi
  univoci emergenti dai lavori parlamentari preparatori.
    Secondo questi ultimi la disposizione avrebbe valore non
  cogente ma meramente "programmatico", non essendo state
  previste conseguenze sanzionatorie per la sua violazione
  (esclusione della lista dalla competizione elettorale).
    Essa quindi esprimerebbe solo "un forte indirizzo ai
  partiti ed ai gruppi politici locali per una più equilibrata
  articolazione dal punto di vista della presenza di uomini e
  donne nelle liste per l'elezione dei consigli comunali".
    Tale indirizzo interpretativo è stato tuttavia disatteso
  dalle commissioni elettorali circondariali di Vibo Valentia e
  di
 
                               Pag. 3
 
  Crotone che hanno ricusato, in occasione del citato turno di
  elezioni amministrative, tutte le liste di candidati che non
  presentavano il numero minimo di rappresentanti di sesso
  femminile previsto dalle norme in parola.
    Ciò ha comportato, per il prefetto di Catanzaro, l'adozione
  del conseguente provvedimento di sospensione e di rinvio delle
  elezioni a data da destinarsi, laddove, venendo meno il
  rapporto uomodonna di cui ai menzionati articoli 5 e 7 della
  legge n. 81 del 1993, si era determinata la mancanza di
  candidature.
    Poiché il tribunale amministrativo regionale della
  Calabria, a seguito di ricorso presentato contro le decisioni
  di dette commissioni, ha poi denegato la sospensione dei
  provvedimenti impugnati all'immediata vigilia delle
  consultazioni, il Ministero dell'interno ha ritenuto
  necessario acquisire al riguardo il parere del Consiglio di
  Stato allo scopo di evitare giudizi contrastanti ed
  interpretazioni non univoche ed al fine di fornire, per ogni
  futura esigenza, sicure indicazioni agli uffici preposti alle
  incombenze elettorali.
    Il Consiglio di Stato, con parere dell'adunanza generale
  del 24 giugno scorso, premesso che le risultanze degli atti
  parlamentari e dei lavori preparatori possono costituire un
  elemento "aggiuntivo" di interpretazione, ma non possono
  "condurre ad attribuire alla legge un significato contrastante
  con quello risultante da una normale analisi interpretativa",
  ha ritenuto che neppure l'espressione "di norma" valga di per
  sé a connotare la disposizione come non precettiva o non
  cogente.
    Essa ha solo, secondo il Consiglio di Stato, la funzione di
  chiarire che vi è la possibilità che la regola enunciata venga
  legittimamente disapplicata in presenza di circostanze che
  abbiano impedito ai presentatori della lista di rispettare la
  norma.
    Considerato che la valutazione di tali circostanze potrebbe
  comportare l'esercizio di una ampia discrezionalità, poco
  appropriata alla natura ed alle funzioni di mero accertamento
  della sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge -
  funzioni sin qui riconosciute alle commissioni elettorali
  circondariali -, lo stesso Consiglio di Stato ha auspicato che
  la lacuna venga opportunamente colmata dal legislatore
  mediante apposite norme integrative o emendative.
    A tal fine sono dunque diretti gli articoli 2, 3 e 4.
    Il primo di essi è diretto a sopprimere, nelle norme in
  questione, l'espressione "di norma", mentre i due successivi
  prevedono, rispettivamente per i comuni sino a 15.000 abitanti
  e per i comuni superiori a tale soglia, la ricusazione della
  lista dalla competizione elettorale nel caso in cui i delegati
  della lista stessa, appositamente invitati dalla commissione
  elettorale circondariale, non abbiano, nel termine
  appositamente accordato, ripristinato il prescritto rapporto
  percentuale di rappresentanza dei due sessi.
    Allo scopo, inoltre, di allineare i termini di calendario
  previsti per le citate classi di comuni dal testo unico n. 570
  del 1960, sono state apportate le necessarie modifiche
  testuali agli articoli 30 e 33 dello stesso testo unico.
    L'articolo 5, nella stesura proposta, consente di colmare
  una lacuna della legge n. 81 del 1993 laddove la stessa rende
  problematica l'individuazione della lista o del gruppo di
  candidati, collegatisi in occasione del primo turno di
  votazione, cui sottrarre il seggio da assegnare al candidato
  alla carica apicale non eletto, allorquando la coalizione del
  primo turno si sia scissa in occasione del ballottaggio.
    La disposizione che si propone si rivela, invero,
  necessaria al fine di evitare margini di discrezionalità
  nell'interpretazione della norma, in una materia, qual è
  quella elettorale, che deve necessariamente essere
  disciplinata in ogni suo passaggio per assicurare la corretta
  e trasparente manifestazione della volontà popolare.
    A tal fine, viene previsto che i candidati ammessi al
  ballottaggio, sia per la carica di sindaco che per quella di
  presidente della provincia, hanno facoltà di ulteriormente
  collegarsi, rispettivamente, con altre singole liste o singoli
  gruppi di
 
                               Pag. 4
 
  candidati, ovvero con altri gruppi di liste o coalizioni di
  gruppi di candidati, questi ultimi nella stessa, immutata
  composizione con la quale hanno partecipato al primo turno di
  votazione.
    La norma proposta, inoltre, eliminando la possibilità di
  scissione delle coalizioni collegate al primo turno ad un
  candidato non ammesso al ballottaggio, evita il rischio di
  ulteriori frammentazioni del quadro politico locale, in
  un'ottica rafforzata di incentivazione degli accordi "di
  programma" fra partiti ideologicamente affini.
    Particolare riflessione merita, poi, la normativa di cui
  all'articolo 11 della legge in questione che, nell'introdurre
  il principio della votazione nella sola giornata domenicale,
  lascia immutate le disposizioni concernenti l'inizio delle
  operazioni di scrutinio, operazioni che, pertanto, hanno
  inizio dopo le ore 22 della domenica.
    Quanto sopra ha dato luogo, in occasione della recente
  consultazione elettorale, ad inevitabili rimostranze da parte
  dei componenti i seggi elettorali che, oggettivamente, si
  trovano ad affrontare i compiti più delicati dell'intero
  procedimento elettorale nelle ore notturne, in cui le
  condizioni psico-fisiche non ottimali degli stessi rendono più
  facile la possibilità di errori materiali.
    E' stata pertanto introdotta all'articolo 6 la modifica
  dell'articolo 11 della legge n. 81 del 1993 nel senso di
  stabilire che, fermi restando la chiusura della votazione alle
  ore 22 della domenica e il conseguente accertamento dei
  votanti, le operazioni di scrutinio vengano rinviate al lunedì
  successivo.
    L'articolo 7 sostituisce il comma 6 dell'articolo 36 della
  legge n. 142 del 1990, come modificato dagli articoli 12 e 13
  della legge n. 81 del 1993, nel senso di precisare il momento
  nel quale deve essere prestato il giuramento avanti al
  prefetto da parte del sindaco e del presidente della
  provincia.
    Tale momento viene fissato immediatamente dopo la
  proclamazione per consentire che il sindaco neoeletto entri
  immediatamente nel pieno delle funzioni, evitando che le
  funzioni relative alla sua veste di ufficiale del governo
  possano essere frattanto esercitate da un soggetto diverso (il
  sindaco o il commissario straordinario uscenti).
    Con lo stesso articolo viene inoltre introdotto un nuovo
  comma 6- bis,  che abroga l'ultimo comma dell'articolo 8
  del testo unico n. 570 del 1960 che disponeva la proroga del
  sindaco e della giunta precedenti fino al momento della
  elezione dei successori.  Tale norma, infatti, benché non
  espressamente abrogata dalla legge n. 81 del 1993, risulta con
  essa incompatibile in relazione al nuovo sistema di elezione
  diretta del sindaco e del presidente della provincia da parte
  della popolazione e tenuto conto che l'articolo 16, comma 2,
  della stessa legge n. 81 del 1993, prevedendo la nomina della
  giunta anteriormente alla prima riunione del consiglio nella
  quale la giunta stessa deve essere presentata, investe il
  sindaco e il presidente della provincia della pienezza dei
  poteri sin dal momento della proclamazione.
    Con l'articolo 8 si interviene sull'articolo 35 della legge
  8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 17 della legge
  n. 81 del 1993, per rafforzare il principio della netta
  separazione tra assemblea ed organi esecutivi nei comuni con
  popolazione superiore ai 15.000 abitanti, risultante da tutto
  il sistema della stessa legge n. 81 e in particolare dagli
  articoli 1, comma 2, e 25, commi 1 e 2.
    Vengono pertanto aggiunti al citato articolo 35 due commi,
  con i quali si inibisce l'attribuzione ai consiglieri di
  deleghe da parte del sindaco, per l'esercizio di funzioni di
  amministrazione attiva aventi rilevanza esterna, intendendo
  che, in ogni caso, le deleghe del sindaco potranno riguardare
  soltanto le sue funzioni di organo monocratico, e non anche
  quelle che gli derivano dalla sua partecipazione ad organi
  collegiali nella gestione dell'ente in armonia con il
  principio di collegialità nel funzionamento della giunta
  stabilito dallo stesso articolo 35, al comma 1.
    Con l'articolo 9, al fine di assicurare un più vasto
  consenso all'esercizio della
 
                               Pag. 5
 
  potestà statutaria ed una maggiore stabilità alle relative
  normative, si interviene in senso modificativo sull'articolo 4
  della legge n. 142 del 1990, stabilendo che occorra sempre la
  maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri
  assegnati per l'approvazione sia degli statuti che delle
  modifiche statutarie.
    L'articolo 10, in materia di nomina dei rappresentanti del
  comune, modificando la lettera  n)   del comma 2
  dell'articolo 32 della legge n. 142 del 1990, come sostituito
  dall'articolo 15 della legge n. 81 del 1993, chiarisce la
  competenza del consiglio a nominare i rappresentanti presso
  gli enti non strumentali del comune, dettando criteri per
  l'elezione, ove prevista, dei rappresentanti della minoranza
  in modo da assicurare che costoro siano espressione della
  volontà della minoranza stessa, senza interferenze o
  condizionamenti della maggioranza nella scelta.
    Con l'articolo 11 si intende risolvere un problema
  interpretativo evidenziatosi nell'ultimo turno di
  consultazioni amministrative del 6 e del 20 giugno scorsi, in
  merito all'articolo 83/11 del citato testo unico delle legge
  per la composizione e la elezione degli organi delle
  amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblioca 16 maggio 1960, n. 570.
    Tale norma prevede che gli eventuali ricorsi contro le
  operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di
  convocazione dei comizi possono essere proposti entro il
  termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
    Le disposizioni in parola erano state concepite allo scopo
  di non consentire che le singole operazioni del procedimento
  elettorale potessero essere impugnate prima che il
  procedimento stesso fosse concluso con la proclamazione degli
  eletti.
    Un'immediata impugnativa delle singole operazioni, sebbene
  giustificata dalla diretta lesione che esse possono operare,
  fu ritenuta inammissibile dal legislatore nell'assorbente
  considerazione che il sistema elettorale, come più volte
  affermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato,
  non tollera segmentazioni e interruzioni se non a pena di
  frustrare il raggiungimento dell'interesse pubblico primario
  allo svolgimento della consultazione nella data stabilita con
  il decreto di convocazione dei comizi.
    Qualora, infatti, si riconoscesse l'immediata impugnabilità
  in sede giurisdizionale degli atti preparatori, qualsiasi
  ricorso avverso l'ammissione di singole liste o di singoli
  candidati potrebbe determinare il rinvio delle elezioni
  attraverso la sospensiva degli atti impugnati.
    E' quanto, in effetti, si è di recente verificato in
  occasione degli ultimi turni delle elezioni amministrative
  tenutesi rispettivamente il 13 dicembre 1992 ed il 6-20 giugno
  scorsi, allorquando il giudice amministrativo si è in più casi
  pronunciato, all'immediata vigilia delle elezioni,
  sull'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione del
  provvedimento della commissione elettorale circondariale di
  ricusazione di una lista o di esclusione di un candidato.
    Tali decisioni hanno comportato la rinnovazione dell'intero
  procedimento elettorale che,  medio tempore,  aveva
  ovviamente seguito il suo corso regolare, con l'assegnazione
  di un numero progressivo a ciascuna lista mediante sorteggio,
  la conseguente stampa del manifesto, delle schede e delle
  tabelle di scrutinio, e con lo svolgimento della relativa
  campagna elettorale.
    Le citate decisioni del giudice amministrativo potrebbero
  costituire il sintomo di un mutamento di indirizzo ermeneutico
  che il Governo non può non vedere con preoccupazione
  considerati gli oneri rilevanti cui l'erario andrebbe incontro
  qualora l'orientamento dovesse consolidarsi.
    Da ciò la necessità e l'urgenza di proporre all'esame del
  Parlamento una norma che concilii il raggiungimento
  dell'interesse pubblico primario allo svolgimento delle
  consultazioni nella data stabilita, con l'esigenza di
  assicurare comunque la tutela amministrativa e giurisdizionale
  delle posizioni soggettive coinvolte nel procedimento
  elettorale.
 
                               Pag. 6
 
    A tale scopo, l'articolo 11 stabilisce che, avverso le
  decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di
  candidati, i delegati possono esperire, a norma dell'articolo
  7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
  1971, n. 1199, il ricorso in opposizione innanzi alle
  commissioni elettorali circondariali le quali dovranno
  pronunciarsi entro 24 ore dal deposito del ricorso.
    Le suddette decisioni, nonché tutti gli altri atti
  preparatori ed intermedi del procedimento elettorale, possono
  essere impugnati solo unitamente al verbale di proclamazione
  degli eletti.
    Con l'articolo 12 viene sostituito l'articolo 33 della
  legge n. 81 del 1993, stabilendo che, fermo l'obbligo dei
  comuni e delle province di adeguare il proprio statuto, le
  nuove disposizioni di legge trovano immediata applicazione,
  con effetto abrogativo delle disposizioni statutarie
  contrastanti.
    L'articolo 13, in relazione alle modificazioni alla legge
  n. 81 del 1993 apportate dai precedenti articoli, sposta il
  termine per l'emanazione dei regolamenti di attuazione della
  legge stessa a sei mesi dall'entrata in vigore delle dette
  modifiche.
 
DATA=930921 FASCID=DDL11-3140 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3140 TOTPAG=0014 TOTDOC=0016 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0006 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=314000 00 FASCIDC=11DDL3140 SORTNAV=0314000 000 00000 ZZDDLC3140 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati