| 1. All'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2- bis. La prima seduta del consiglio deve essere
tenuta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di
convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto qualora
lo richieda un quinto dei consiglieri.
2- ter. La prima seduta, nei comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è
presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del
presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto. La
seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto
se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per
la comunicazione dei componenti della giunta e per la
discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo
ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
n. 142. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la
maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto
comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e
dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri
ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge.
2- quater. Qualora il consigliere anziano sia assente
o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta
dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità
determinata secondo i criteri di cui al comma 2- ter,
occupa il posto immediatamente successivo.
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2- quinquies. Sono abrogati il primo e il secondo
comma dell'articolo 9- bis e l'articolo 75 del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché i commi terzo,
quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 7 della
legge 23 aprile 1981, n. 154.
2- sexies. Il terzo comma dell'articolo 9 bis del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal
seguente:
"La decadenza dalla qualità di consigliere per impedimenti,
incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge può
essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino
elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse,
davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare al
consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonché al
sindaco o al presidente del consiglio comunale nei comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti".
2- septies. Il primo comma dell'articolo 82 del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal
seguente:
"Le questioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste
dalla legge, anche sopravvenute, possono essere promosse in
ogni tempo da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da
chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al
tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è
compreso il comune medesimo".
2- octies. Il secondo comma dell'articolo 82 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato".
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