| 1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della
legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: "Nelle
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liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi".
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della
legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: "Nelle
liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi".
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