| 1. Dopo la lettera d) del primo comma dell'articolo
30 del testo unico delle leggi per la composizione e
l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, è inserita la seguente:
"d- bis) verifica che nelle liste dei candidati
nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai
due terzi. In caso contrario invita i delegati di lista a
ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di
cui alla lettera b). Scaduti i termini, la Commissione
ricusa le liste per le quali non si sia provveduto;".
2. Dopo la lettera e- bis) del primo comma
dell'articolo 30 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
introdotta dall'articolo 13 della legge 21 marzo 1990, n. 53,
è aggiunta la seguente:
"e- ter) comunica ai delegati di lista le decisioni
di ricusazione di lista o di esclusione di candidato".
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