| 1. Dopo la lettera d) del primo comma dell'articolo
33 del testo unico delle leggi per la composizione e
l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali,
approvato con decreto del Presidente della
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Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserita la seguente:
"d- bis) verifica che nelle liste dei candidati
nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai
due terzi. In caso contrario invita i delegati di lista a
ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro
ore successive;".
2. Il terzo comma dell'articolo 33 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:
"La Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente
la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i
delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi
documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella
stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia
provveduto a ripristinare il rapporto percentuale".
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