| 1. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n.
81, è sostituito dal seguente:
"7. I candidati ammessi al ballottaggio, fermi restando i
collegamenti con le liste o con i gruppi di liste per
l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno, hanno
facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di
dichiarare ulteriori collegamenti con le liste singole o con i
gruppi di liste che hanno partecipato al primo turno. Tutte le
dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se
convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle
liste interessate".
2. Il comma 9 dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n.
81, è sostituito dal seguente:
"9. I candidati ammessi al ballottaggio, fermi restando i
collegamenti con i gruppi o con le coalizioni di gruppi di
candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno,
hanno facoltà, entro
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sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare ulteriori
collegamenti con i gruppi singoli o con le coalizioni di
gruppi di candidati che hanno partecipato al primo turno. La
dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati".
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