Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15225
DDL3140-0007
Progetto di legge Camera n. 3140 - testo presentato - (DDL11-3140)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C3140. TESTIPDL
...C3140.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3140 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Il comma 7 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n.
  81, è sostituito dal seguente:
    "7.  I candidati ammessi al ballottaggio, fermi restando i
  collegamenti con le liste o con i gruppi di liste per
  l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno, hanno
  facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di
  dichiarare ulteriori collegamenti con le liste singole o con i
  gruppi di liste che hanno partecipato al primo turno.  Tutte le
  dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se
  convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle
  liste interessate".
    2.  Il comma 9 dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n.
  81, è sostituito dal seguente:
    "9.  I candidati ammessi al ballottaggio, fermi restando i
  collegamenti con i gruppi o con le coalizioni di gruppi di
  candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno,
  hanno facoltà, entro
 
                              Pag. 11
 
  sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare ulteriori
  collegamenti con i gruppi singoli o con le coalizioni di
  gruppi di candidati che hanno partecipato al primo turno.  La
  dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga
  dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati".
 
DATA=930921 FASCID=DDL11-3140 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3140 TOTPAG=0014 TOTDOC=0016 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=017 PAGFIN=0011 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=314000 00 FASCIDC=11DDL3140 SORTNAV=0314000 000 00000 ZZDDLC3140 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati