| 1. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è
sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Durata delle operazioni di voto e di
scrutinio). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni del
sindaco, del consiglio comunale, del presidente della
provincia e del consiglio provinciale si svolgono nell'arco di
un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle
ore 22.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del
seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni
previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, rinvia le operazioni per lo
spoglio delle schede alle ore 7 del giorno successivo a quello
della votazione.
3. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro
le ore 14 se ha avuto luogo una sola elezione; entro le ore 18
se le elezioni sono state due; entro le ore 24 se hanno avuto
luogo più di due consultazioni".
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