| 1. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
modificato dagli articoli 12 e 13 della legge 25 marzo 1993,
n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il sindaco e il presidente della provincia,
immediatamente dopo la
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proclamazione e comunque non oltre il termine previsto per la
prima convocazione del consiglio, prestano giuramento dinanzi
al prefetto secondo la formula prevista dall'articolo 11 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";
b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6- bis. L'ultimo comma dell'articolo 8 del testo
unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è
abrogato".
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