| 1. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
sostituito dall'articolo 17 della legge 25 marzo 1993, n. 81,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2- bis. Il sindaco può conferire ai singoli
componenti della giunta deleghe per l'esercizio delle proprie
attribuzioni.
2- ter. E' fatto divieto di attribuire ai consiglieri
deleghe per l'esercizio di funzioni di amministrazione attiva
aventi rilevanza esterna".
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