| 1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è sostituito dal seguente:
"3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con
il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. La
stessa maggioranza è richiesta qualora si debba procedere a
successive votazioni, da tenersi entro trenta giorni. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
modifiche statutarie".
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