| 1. Chiunque, non essendo in possesso del diploma di
erborista o del diploma di cui all'articolo 1, vende piante o
parti di piante o loro prodotti derivati, compresi nell'elenco
di cui all'articolo 6, è punito con una multa non inferiore a
lire 5 milioni purché il fatto non costituisca più grave
reato.
2. L'infrazione comporta l'interdizione dall'attività
commerciale per tre anni.
3. Chiunque, autorizzato alla raccolta, lavorazione e
commercio all'ingrosso delle piante previste dall'elenco di
cui all'articolo 6 non tiene regolari registri di carico e
scarico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro non inferiore ad un milione di lire.
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