| 1. La lettera n) del comma 2 dell'articolo 32 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituita dall'articolo 15
della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituita dalla
seguente:
" n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti
presso gli enti non strumentali del comune o della provincia
nei casi previsti dalla legge. Ove sia prevista la
rappresentanza delle minoranze, le votazioni per la nomina dei
rappresentanti dovranno svolgersi con un procedimento di
doppia votazione separata, in modo da assicurare che gli
eletti a rappresentare la minoranza siano espressione della
minoranza stessa".
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