| 1. Il primo comma dell'articolo 83/11 del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai
seguenti:
"Avverso le decisioni delle commissioni elettorali
circondariali di ricusazione di lista o di esclusione di
candidato è ammesso ricorso in opposizione, entro ventiquattro
ore dalla relativa comunicazione ai delegati di lista, alle
commissioni stesse che decidono entro le ventiquattro ore
successive.
Le operazioni preparatorie per l'elezione dei consiglieri
comunali successive all'emanazione del decreto di convocazione
dei comizi possono essere impugnate solo unitamente al verbale
di proclamazione degli eletti. L'impugnativa può essere
proposta da qualsiasi cittadino elettore del comune o da
chiunque altro vi abbia diretto interesse con ricorso davanti
al tribunale amministrativo regionale, che
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deve essere depositato nella segreteria entro il termine di
trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Il presidente,
con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di
discussione della causa in via di urgenza e provvede alla
nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione dell'udienza, deve essere notificato
giudiziariamente, a cura di chi lo ha proposto, alla parte che
può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del
provvedimento presidenziale".
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