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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15249
DDL3141-0002
Progetto di legge Camera n. 3141 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3141)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3141. TESTIPDL
...C3141.
PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3141 ZZ11 ZZPD ZZTR
  (Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e
  controllo delle medesime).
    1.  Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo ai
  sensi della presente legge sono quelle di qualunque tipo e
  calibro, fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle
  armi classificate comuni a norma dell'articolo 2 della legge
  18 aprile 1975, n.110, e successive modificazioni, comprese le
  munizioni a salve, nonché quelle destinate agli apparecchi
  portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di
  sostanze esplosive.
 
                               Pag. 2
 
    2.  Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte
  a controllo conformemente alle prescrizioni della presente
  legge ed alle decisioni adottate dalla Commissione
  internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco
  portatili (CIP), istituita con la convenzione internazionale
  di Bruxelles del 1^ luglio 1969, di cui è stata autorizzata la
  ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n.993.
    3.  Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici
  che ne costituiscono parte integrante, decorso il termine di
  sei mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del
  regolamento della CIP allegato alla convenzione di cui alla
  citata legge 12 dicembre 1973, n.993, sono rese esecutive con
  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno, che deve
  provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni.
    4.  Sono altresì sottoposte ai controlli previsti dalla
  presente legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e
  non provviste di uno dei contrassegni di controllo
  riconosciuti in Italia a norma dell'articolo 1, paragrafo 6,
  della convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973,
  n.993.
    5.  Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio
  1960, n.186, le parole: "nonché le armi tipo guerra" sono
  sostituite dalle seguenti: "le armi a salve, le armi tipo
  guerra".
    6.  All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n.186, e
  successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
  comma:
    "Gli apparecchi portatili di impiego industriale
  funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere
  sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo
  la normativa internazionale adottata dalla Commissione
  internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco
  portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6
  del 1980, e successivi emendamenti".
 
DATA=930921 FASCID=DDL11-3141 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3141 TOTPAG=0012 TOTDOC=0015 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPD PAGINIZ=0001 RIGINIZ=014 PAGFIN=0002 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=314100 00 FASCIDC=11DDL3141 SORTNAV=0314100 000 00000 ZZDDLC3141 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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