| (Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e
controllo delle medesime).
1. Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo ai
sensi della presente legge sono quelle di qualunque tipo e
calibro, fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle
armi classificate comuni a norma dell'articolo 2 della legge
18 aprile 1975, n.110, e successive modificazioni, comprese le
munizioni a salve, nonché quelle destinate agli apparecchi
portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di
sostanze esplosive.
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2. Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte
a controllo conformemente alle prescrizioni della presente
legge ed alle decisioni adottate dalla Commissione
internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco
portatili (CIP), istituita con la convenzione internazionale
di Bruxelles del 1^ luglio 1969, di cui è stata autorizzata la
ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n.993.
3. Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici
che ne costituiscono parte integrante, decorso il termine di
sei mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del
regolamento della CIP allegato alla convenzione di cui alla
citata legge 12 dicembre 1973, n.993, sono rese esecutive con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno, che deve
provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni.
4. Sono altresì sottoposte ai controlli previsti dalla
presente legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e
non provviste di uno dei contrassegni di controllo
riconosciuti in Italia a norma dell'articolo 1, paragrafo 6,
della convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973,
n.993.
5. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio
1960, n.186, le parole: "nonché le armi tipo guerra" sono
sostituite dalle seguenti: "le armi a salve, le armi tipo
guerra".
6. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n.186, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Gli apparecchi portatili di impiego industriale
funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere
sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo
la normativa internazionale adottata dalla Commissione
internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco
portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6
del 1980, e successivi emendamenti".
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