| (Indicazione obbligatoria sulla unità
di imballaggio elementare).
1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a
terzi devono essere contenute in un imballaggio
appropriato.
2. L'unità di imballaggio elementare deve essere
opportunamente chiusa e deve portare le seguenti
indicazioni:
a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o
di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che
ne assume la garanzia di conformità alle prescrizioni;
b) la denominazione commerciale o la denominazione
secondo le norme;
c) il numero di identificazione del lotto e la
quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare;
d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a
canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di
cui alla decisione CIP XVI-5, n.2, una indicazione
supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri
indelebili che trattasi di
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munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano
subìto favorevolmente la prova superiore;
e) il contrassegno di controllo attestante che le
munizioni sono state controllate conformemente alle
prescrizioni della presente legge nonché alle decisioni della
CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.
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