| (Indicazioni distintive delle cartucce).
1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti
indicazioni:
a) l'identificazione del fabbricante della
cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o
marchio di fabbricazione);
b) sui fondelli delle munizioni a percussione
centrale il calibro o la denominazione commerciale delle
munizioni stesse;
c) per le munizioni a pallini a percussione
centrale, il diametro o la numerazione dei pallini e la
lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 millimetri per
i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 millimetri per i
calibri 24 ed inferiori.
2. Le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia
a percussione centrale ad elevate prestazioni devono essere
identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante
una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.
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