| (Conformità alle prescrizioni della
Commissione internazionale permanente).
1. Il controllo delle dimensioni delle munizioni, delle
pressioni medie delle cartucce o dei parametri equivalenti nel
caso di munizioni speciali, nonché della sicurezza di
funzionamento si effettua secondo le prescrizioni delle
decisioni della CIP entrate in vigore a norma dell'articolo 8,
paragrafo 1, primo comma, del citato
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regolamento della CIP allegato alla convenzione di cui alla
legge 12 dicembre 1973, n.993.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'interno, saranno fissate le modalità di controllo e la
quantità delle produzioni non in serie di cartucce da caccia a
pallini a percussione centrale destinate unicamente al mercato
interno, fermi in ogni caso il rispetto dei limiti di
pressione stabiliti dalla CIP e l'apposizione, sulle unità di
imballaggio elementare, delle indicazioni di cui all'articolo
3, comma 2, lettere a), b), c) e d), e, sulle
cartucce, delle indicazioni distintive previste all'articolo
4.
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