| (Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni
commerciali).
1. Organi nazionali competenti ad effettuare le prove in
conformità alle prescrizioni della presente legge ed alle
decisioni della CIP di cui all'articolo 1, comma 2, sono il
Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o le
sezioni del Banco stesso che dovessero costituirsi in altre
località a norma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960,
n.186, come integrato dall'articolo 2 della legge 14 marzo
1968, n.317.
2. Ai fini dell'espletamento delle prove indicate al comma
1 i delegati del Banco nazionale di prova possono effettuare
il prelievo di munizioni di qualsiasi tipo e provenienza, sia
presso fabbricanti e importatori, sia presso ciascuna armeria
o ciascun punto di vendita. I delegati del Banco nazionale di
prova trovando impedimenti durante i prelievi di munizioni
possono chiedere l'intervento della forza pubblica.
3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di fabbricazione,
il Banco nazionale di prova può abilitare i fabbricanti o gli
importatori purché soddisfino alle condizioni di idoneità
previste.
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4. Ai soli fini del controllo di fabbricazione il Banco
nazionale di prova può delegare organismi associativi all'uopo
autorizzati.
5. I soggetti abilitati e delegati di cui ai commi 3 e 4
del presente articolo operano sotto la vigilanza del Banco
nazionale di prova.
6. Gli oneri relativi all'abilitazione dei fabbricanti,
degli importatori e degli organismi associativi per il
controllo di fabbricazione ed i successivi controlli periodici
obbligatori previsti dalla CIP, nonché il controllo di tipo
delle munizioni, sono a carico dei richiedenti.
7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui
all'articolo 8, verrà emanato un regolamento concernente le
modalità per i prelievi ispettivi effettuati presso i
fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita,
nonché quelle relative al rimborso per le munizioni
prelevate.
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