Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15254
DDL3141-0007
Progetto di legge Camera n. 3141 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3141)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C3141. TESTIPDL
...C3141.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3141 ZZ11 ZZPD ZZTR
  (Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni
                        commerciali).
    1.  Organi nazionali competenti ad effettuare le prove in
  conformità alle prescrizioni della presente legge ed alle
  decisioni della CIP di cui all'articolo 1, comma 2, sono il
  Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o le
  sezioni del Banco stesso che dovessero costituirsi in altre
  località a norma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960,
  n.186, come integrato dall'articolo 2 della legge 14 marzo
  1968, n.317.
    2.  Ai fini dell'espletamento delle prove indicate al comma
  1 i delegati del Banco nazionale di prova possono effettuare
  il prelievo di munizioni di qualsiasi tipo e provenienza, sia
  presso fabbricanti e importatori, sia presso ciascuna armeria
  o ciascun punto di vendita.  I delegati del Banco nazionale di
  prova trovando impedimenti durante i prelievi di munizioni
  possono chiedere l'intervento della forza pubblica.
    3.  Ai fini dell'esecuzione dei controlli di fabbricazione,
  il Banco nazionale di prova può abilitare i fabbricanti o gli
  importatori purché soddisfino alle condizioni di idoneità
  previste.
 
                               Pag. 6
 
    4.  Ai soli fini del controllo di fabbricazione il Banco
  nazionale di prova può delegare organismi associativi all'uopo
  autorizzati.
    5.  I soggetti abilitati e delegati di cui ai commi 3 e 4
  del presente articolo operano sotto la vigilanza del Banco
  nazionale di prova.
    6.  Gli oneri relativi all'abilitazione dei fabbricanti,
  degli importatori e degli organismi associativi per il
  controllo di fabbricazione ed i successivi controlli periodici
  obbligatori previsti dalla CIP, nonché il controllo di tipo
  delle munizioni, sono a carico dei richiedenti.
    7.  Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui
  all'articolo 8, verrà emanato un regolamento concernente le
  modalità per i prelievi ispettivi effettuati presso i
  fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita,
  nonché quelle relative al rimborso per le munizioni
  prelevate.
 
DATA=930921 FASCID=DDL11-3141 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3141 TOTPAG=0012 TOTDOC=0015 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=016 PAGFIN=0006 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=314100 00 FASCIDC=11DDL3141 SORTNAV=0314100 000 00000 ZZDDLC3141 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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