Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15255
DDL3141-0008
Progetto di legge Camera n. 3141 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3141)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C3141. TESTIPDL
...C3141.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3141 ZZ11 ZZPD ZZTR
            (Soggetti autorizzati all'apposizione
         del contrassegno e modalità per il rilascio
                    dell'autorizzazione).
    1.  Le operazioni di controllo e di apposizione del
  contrassegno su ogni unità di imballaggio elementare sono
  effettuate sotto la sorveglianza del Banco nazionale di prova,
  ferma la responsabilità del fabbricante delle munizioni per
  ogni difetto delle medesime, delle apparecchiature utilizzate
  per il controllo e dello svolgimento delle operazioni.
    2.  Possono essere autorizzati all'apposizione del
  contrassegno, oltre ai fabbricanti di munizioni, anche gli
  importatori che pongano in commercio munizioni prodotte in uno
  Stato non aderente alla convenzione indicata all'articolo 1.
  L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della
  Commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 previo
  accertamento dei requisiti appresso indicati:
        a)  che il richiedente possegga gli apparecchi di
  misura delle dimensioni, delle
 
                               Pag. 7
 
  pressioni o dei parametri equivalenti per il tipo di
  munizioni e disponga del personale capace di utilizzarli,
  oppure abbia affidato il controllo della sua produzione ad una
  autorità riconosciuta;
        b)  che i controlli abbiano dimostrato che le
  munizioni fabbricate sono conformi alle prescrizioni previste
  dalla presente legge ed alle decisioni, compresi gli allegati
  tecnici, adottate dalla CIP, di cui al comma 2 dell'articolo
  1.
    3.  L'autorizzazione di cui al comma 2 è revocata qualora
  vengano meno le condizioni ivi previste.
    4.  Nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, il
  direttore del Banco nazionale di prova può, con effetto
  immediato, inibire l'apposizione del contrassegno su lotti
  giudicati non conformi ai requisiti prescritti.
    5.  Il provvedimento può essere impugnato, entro trenta
  giorni, innanzi alla Commissione di cui all'articolo 8.
 
DATA=930921 FASCID=DDL11-3141 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3141 TOTPAG=0012 TOTDOC=0015 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=020 PAGFIN=0007 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=314100 00 FASCIDC=11DDL3141 SORTNAV=0314100 000 00000 ZZDDLC3141 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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