| (Soggetti autorizzati all'apposizione
del contrassegno e modalità per il rilascio
dell'autorizzazione).
1. Le operazioni di controllo e di apposizione del
contrassegno su ogni unità di imballaggio elementare sono
effettuate sotto la sorveglianza del Banco nazionale di prova,
ferma la responsabilità del fabbricante delle munizioni per
ogni difetto delle medesime, delle apparecchiature utilizzate
per il controllo e dello svolgimento delle operazioni.
2. Possono essere autorizzati all'apposizione del
contrassegno, oltre ai fabbricanti di munizioni, anche gli
importatori che pongano in commercio munizioni prodotte in uno
Stato non aderente alla convenzione indicata all'articolo 1.
L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della
Commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 previo
accertamento dei requisiti appresso indicati:
a) che il richiedente possegga gli apparecchi di
misura delle dimensioni, delle
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pressioni o dei parametri equivalenti per il tipo di
munizioni e disponga del personale capace di utilizzarli,
oppure abbia affidato il controllo della sua produzione ad una
autorità riconosciuta;
b) che i controlli abbiano dimostrato che le
munizioni fabbricate sono conformi alle prescrizioni previste
dalla presente legge ed alle decisioni, compresi gli allegati
tecnici, adottate dalla CIP, di cui al comma 2 dell'articolo
1.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è revocata qualora
vengano meno le condizioni ivi previste.
4. Nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, il
direttore del Banco nazionale di prova può, con effetto
immediato, inibire l'apposizione del contrassegno su lotti
giudicati non conformi ai requisiti prescritti.
5. Il provvedimento può essere impugnato, entro trenta
giorni, innanzi alla Commissione di cui all'articolo 8.
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