| (Commissione per il rilascio e la revoca delle
autorizzazioni e per la decisione dei reclami).
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è costituita una Commissione composta dal
direttore generale della produzione industriale o da un suo
delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale
di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di
munizioni, armi o polveri propellenti.
2. I componenti della Commissione sono nominati, per la
durata di un quinquennio, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono
essere riconfermati.
3. La Commissione ha il compito di determinare le
caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire
le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare
le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno
direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori
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di cui al comma 2 dell'articolo 7; di procedere alla
revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi
avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco
nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.
4. La Commissione svolge altresì funzioni consultive circa
il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere
motivato ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo
comma, del citato regolamento allegato alla convenzione di cui
alla legge 12 dicembre 1973, n.993, per le decisioni adottate
dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. La Commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti
di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza di cui all'articolo 9, nonché sulla definizione
delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 1.
6. All'onere per il funzionamento della Commissione
quantificato in lire 10 milioni annui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo
6856 delo stato di previsione del Ministero del tesoro per
ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
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