| (Vigilanza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato).
1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni
poste con la presente legge e con le decisioni della CIP, di
cui al comma 2 dell'articolo 1, spettano al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Ove si constati che uno o più lotti di munizioni,
provvisti del contrassegno di controllo, non siano rispondenti
ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una
ulteriore prova presso il Banco nazionale di prova, è disposto
il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il
provvedimento è adottato, senza indugio, dal direttore del
Banco nazionale di prova.
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3. Qualora la difformità dei requisiti di cui al comma 2
riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri
equivalenti, il fabbricante può essere autorizzato a rimettere
in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni
previste per le munizioni da caccia a pallini per armi ad
anima liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni che
sviluppano pressioni superiori a quelle normali.
4. Nel caso di ritiro del lotto o dei lotti dal commercio
il direttore del Banco nazionale di prova comunica il
provvedimento al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, alla Commissione di cui all'articolo 8 ed
all'ufficio permanente della CIP, fornendo tutte le
indicazioni necessarie per l'individuazione dei lotti
stessi.
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