| (Nuova denominazione del Banco nazionale di prova ed
integrazione del consiglio di amministrazione del Banco
stesso).
1. In relazione alle nuove attribuzioni previste dalla
presente legge, il Banco nazionale di prova di Gardone Val
Trompia assume la denominazione di "Banco nazionale di prova
per le armi da fuoco portatili e per le munizioni
commerciali".
2. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n.1612,
sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto
da:
a) un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
c) un rappresentante del Ministero della difesa;
d) un rappresentante degli industriali fabbricanti
di munizioni;
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e) un rappresentante degli artigiani fabbricanti di
munizioni;
f) un rappresentante dei fabbricanti di componenti
di munizioni;
g) due rappresentanti degli industriali fabbricanti
di armi;
h) un rappresentante degli artigiani fabbricanti di
armi".
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