| (Finanziamento del Banco di prova).
1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali
previsto dalla presente legge sono determinate secondo le
modalità stabilite dall'articolo 3 della legge 23 febbraio
1960, n.186, sentito il parere della Commissione di cui
all'articolo 8.
2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento
organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione
della presente legge, al Banco nazionale di prova viene
concesso in via straordinaria un contributo di lire 1 miliardo
per l'anno 1993.
3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al
comma 2 sarà preventivamente sottoposto all'approvazione del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che
fisserà con proprio decreto le procedure di erogazione.
4. All'onere di lire 1 miliardo derivante per l'anno 1993
dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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