| 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, esercitano il commercio all'ingrosso e al
minuto di piante officinali, loro parti e derivati per uso
erboristico in qualità di titolari o collaboratori in base al
diploma di erborista conseguito in applicazione della legge 6
gennaio 1931, n. 99, o in forza della laurea in farmacia, sono
autorizzati a continuare la loro attività.
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