Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15260
DDL3141-0013
Progetto di legge Camera n. 3141 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3141)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C3141. TESTIPDL
...C3141.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3141 ZZ11 ZZPD ZZTR
                         (Sanzioni).
    1.  Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga, in
  negozi o relativi magazzini, munizioni soggette a prova che
  risultino
 
                              Pag. 11
 
  sprovviste del contrassegno o che non abbiano superato
  la prova è punito con la sanzione amministrativa da lire
  500.000 a lire 5 milioni.
    2.  Per i fabbricanti e gli importatori, autorizzati ai
  sensi del comma 2 dell'articolo 7, che mettano in commercio
  munizioni senza contrassegno o che non abbiano superato la
  prova è prevista la revoca temporanea della licenza fino ad un
  periodo di dodici mesi e la revoca definitiva in caso di
  reiterazione della medesima infrazione.
    3.  Per le altre violazioni alle norme della presente legge,
  senza pregiudizio della procedura prevista dall'articolo 9 per
  le munizioni provviste del contrassegno di controllo ma non
  conformi alle prescrizioni tecniche, si applica la sanzione
  amministrativa da lire 200.000 a lire 2 milioni.
    4.  Le sanzioni vengono irrogate dagli uffici provinciali
  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  (UPICA), competenti per territorio, ai sensi della legge 24
  novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.
    5.  I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.
    6.  Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
  si applicano anche nel caso di mancata osservanza dei limiti
  di pressione stabiliti dalla CIP, di mancata applicazione dei
  contrassegni previsti all'articolo 3, comma 2, lettere  a),
  b), c)  e  d)  e di mancata applicazione delle
  indicazioni distintive di cui all'articolo 4 relativamente
  alle cartucce di cui al comma 2 dell'articolo 5.
 
DATA=930921 FASCID=DDL11-3141 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3141 TOTPAG=0012 TOTDOC=0015 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=034 PAGFIN=0011 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=314100 00 FASCIDC=11DDL3141 SORTNAV=0314100 000 00000 ZZDDLC3141 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati