| (Sanzioni).
1. Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga, in
negozi o relativi magazzini, munizioni soggette a prova che
risultino
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sprovviste del contrassegno o che non abbiano superato
la prova è punito con la sanzione amministrativa da lire
500.000 a lire 5 milioni.
2. Per i fabbricanti e gli importatori, autorizzati ai
sensi del comma 2 dell'articolo 7, che mettano in commercio
munizioni senza contrassegno o che non abbiano superato la
prova è prevista la revoca temporanea della licenza fino ad un
periodo di dodici mesi e la revoca definitiva in caso di
reiterazione della medesima infrazione.
3. Per le altre violazioni alle norme della presente legge,
senza pregiudizio della procedura prevista dall'articolo 9 per
le munizioni provviste del contrassegno di controllo ma non
conformi alle prescrizioni tecniche, si applica la sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 2 milioni.
4. Le sanzioni vengono irrogate dagli uffici provinciali
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(UPICA), competenti per territorio, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.
5. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
si applicano anche nel caso di mancata osservanza dei limiti
di pressione stabiliti dalla CIP, di mancata applicazione dei
contrassegni previsti all'articolo 3, comma 2, lettere a),
b), c) e d) e di mancata applicazione delle
indicazioni distintive di cui all'articolo 4 relativamente
alle cartucce di cui al comma 2 dell'articolo 5.
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