| (Norma transitoria).
1. Restano valide le autorizzazioni per l'applicazione del
contrassegno rilasciate dal Banco nazionale di prova per le
armi da fuoco portatili ai sensi del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25
settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.289 del 21 ottobre 1981.
2. Il Banco nazionale di prova è tenuto entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge a
trasmettere copia delle autorizzazioni rilasciate al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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