| Onorevoli Deputati! -- Alla convenzione
italo-algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
l'evasione e la frode fiscali si è giunti per rispondere ad
un'esigenza da tempo avvertita in entrambi i Paesi di
conferire un quadro giuridico stabile all'insieme delle
relazioni bilaterali esistenti nel settore fiscale.
La presente convenzione infatti, al di là del fine
immediato dell'eliminazione della doppia imposizione
internazionale in materia di imposte sul reddito, che pure
riveste particolare rilevanza per le iniziative economiche
italiane in Algeria, mira a favorire l'intensificazione
dell'interscambio italo-algerino nel quadro degli obiettivi di
politica generale di incentivazione delle iniziative dirette a
favorire l'instaurazione
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con l'Algeria di un più intenso rapporto di buon vicinato.
Sotto il profilo strettamente fiscale, la convenzione in
esame attua una regolamentazione del potere impositivo degli
Stati contraenti che, muovendo dall'esigenza di un equilibrio
di sacrifici, tiene tuttavia conto, proprio per la
realizzazione di tale equilibrio, della diversità delle
situazioni economiche esistenti nei due Paesi.
La realizzazione della convenzione in esame ha presentato,
sotto questo aspetto, notevoli difficoltà per quanto concerne,
in particolare, la ricerca di soluzioni adeguate in materia di
tassazione di quelle categorie di redditi (dividendi,
interessi, eccetera) che normalmente presentano un interesse
rilevante nell'economia generale degli accordi in materia.
La soluzione adottata per i canoni (articolo 12), ad
esempio, è risultata abbastanza complessa, ed è stata infine
concordata una disposizione (articolo 12, paragrafo 2) che
prevede una ritenuta articolata per diverse categorie di
canoni, per cui, mentre per i canoni relativi a
diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o
scientifiche, ad esclusione delle pellicole cinematografiche e
delle registrazioni per trasmissioni radiofoniche e
televisive, è stata fissata un'aliquota di ritenuta del 5 per
cento, per gli altri casi è stata concordata una aliquota del
15 per cento.
Tra gli articoli di carattere procedurale, va rilevata
l'importanza dell'articolo 26 e dell'articolo 27.
L'articolo 26 dispone che le autorità competenti "facciano
del loro meglio" per risolvere con procedura di amichevole
composizione le eventuali difficoltà di interpretazione o di
applicazione della convenzione.
L'articolo 27, infine, prevede che gli Stati contraenti si
scambino le informazioni necessarie per applicare le
disposizioni della convenzione o le disposizioni della
legislazione interna relative alle imposte previste dalla
convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi
prevedono non è contraria alla convenzione, nonché per
prevenire l'evasione e la frode fiscali.
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