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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15264
DDL3143-0002
Progetto di legge Camera n. 3143 - testo presentato - (DDL11-3143)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3143. TESTIPDL
...C3143.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3143 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Alla convenzione
  italo-algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di
  imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
  l'evasione e la frode fiscali si è giunti per rispondere ad
  un'esigenza da tempo avvertita in entrambi i Paesi di
  conferire un quadro giuridico stabile all'insieme delle
  relazioni bilaterali esistenti nel settore fiscale.
    La presente convenzione infatti, al di là del fine
  immediato dell'eliminazione della doppia imposizione
  internazionale in materia di imposte sul reddito, che pure
  riveste particolare rilevanza per le iniziative economiche
  italiane in Algeria, mira a favorire l'intensificazione
  dell'interscambio italo-algerino nel quadro degli obiettivi di
  politica generale di incentivazione delle iniziative dirette a
  favorire l'instaurazione
 
                               Pag. 2
 
  con l'Algeria di un più intenso rapporto di buon vicinato.
    Sotto il profilo strettamente fiscale, la convenzione in
  esame attua una regolamentazione del potere impositivo degli
  Stati contraenti che, muovendo dall'esigenza di un equilibrio
  di sacrifici, tiene tuttavia conto, proprio per la
  realizzazione di tale equilibrio, della diversità delle
  situazioni economiche esistenti nei due Paesi.
    La realizzazione della convenzione in esame ha presentato,
  sotto questo aspetto, notevoli difficoltà per quanto concerne,
  in particolare, la ricerca di soluzioni adeguate in materia di
  tassazione di quelle categorie di redditi (dividendi,
  interessi, eccetera) che normalmente presentano un interesse
  rilevante nell'economia generale degli accordi in materia.
    La soluzione adottata per i canoni (articolo 12), ad
  esempio, è risultata abbastanza complessa, ed è stata infine
  concordata una disposizione (articolo 12, paragrafo 2) che
  prevede una ritenuta articolata per diverse categorie di
  canoni, per cui, mentre per i canoni relativi a
  diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o
  scientifiche, ad esclusione delle pellicole cinematografiche e
  delle registrazioni per trasmissioni radiofoniche e
  televisive, è stata fissata un'aliquota di ritenuta del 5 per
  cento, per gli altri casi è stata concordata una aliquota del
  15 per cento.
    Tra gli articoli di carattere procedurale, va rilevata
  l'importanza dell'articolo 26 e dell'articolo 27.
    L'articolo 26 dispone che le autorità competenti "facciano
  del loro meglio" per risolvere con procedura di amichevole
  composizione le eventuali difficoltà di interpretazione o di
  applicazione della convenzione.
    L'articolo 27, infine, prevede che gli Stati contraenti si
  scambino le informazioni necessarie per applicare le
  disposizioni della convenzione o le disposizioni della
  legislazione interna relative alle imposte previste dalla
  convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi
  prevedono non è contraria alla convenzione, nonché per
  prevenire l'evasione e la frode fiscali.
 
DATA=930922 FASCID=DDL11-3143 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3143 TOTPAG=0044 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=023 PAGFIN=0002 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=314300 00 FASCIDC=11DDL3143 SORTNAV=0314300 000 00000 ZZDDLC3143 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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