| Onorevoli Deputati! -- Nel novembre del 1990
l'ambasciata del Brasile trasmise una bozza di accordo di
collaborazione turistica da stipularsi tra i due Paesi.
Le competenti autorità italiane, esaminato il testo di
proposta di accordo, decisero di apportarvi alcune modifiche
che tenessero conto sia degli obiettivi italiani sia di quelli
brasiliani nonché della volontà italiana di fare dei nuovi
accordi di
collaborazione turistica uno strumento che garantisse
l'operatività in vista del raggiungimento degli obiettivi
previsti dall'accordo medesimo e cioè:
incrementare il flusso turistico tra i due Paesi;
avviare e sviluppare gli investimenti reciproci nel
settore con la creazione di società miste (joint
ventures);
Pag. 2
sviluppare i contatti tra gli ambienti interessati
attraverso la cooperazione tecnica;
contribuire alla formazione professionale degli addetti
ai lavori utilizzando strutture già esistenti.
In particolare, per gli investimenti turistici si è inteso
fare riferimento a quanto previsto dall'accordo quadro di
cooperazione economica, industriale, scientificotecnologica,
tecnica e culturale firmato il 17 ottobre 1989 e ratificato in
base alla legge 5 ottobre 1991, n. 331.
A tal fine le Parti si impegnano a coordinare i flussi
turistici tra i due Paesi, ponendo in essere tutte le
iniziative utili allo scopo. E' infatti previsto innanzitutto
lo snellimento delle procedure di entrata a fini turistici in
entrambe le Parti contraenti, nonché lo scambio di materiale
informativo di propaganda (articolo III). Il flusso turistico
potrà essere intensificato grazie anche all'incentivato
settore dei trasporti e delle comunicazioni (articolo IV).
L'articolo V rappresenta lo snodo dell'accordo prevedendo le
già menzionate joint ventures e l'applicabilità agli
investimenti nel settore di particolari clausole quali quella
della nazione più favorita, la garanzia del rientro degli
utili, la non discriminazione di trattamento rispetto ai
nazionali, l'equo risarcimento in caso di esproprio.
Garanzie che si accompagnano all'ipotesi, contemplata
nell'articolo VI, di realizzare studi congiunti, informazioni
turistiche e programmi di comune intesa.
Del resto, la II parte dell'articolo 5 dell'accordo di cui
sopra è perfettamente in sintonia con quanto previsto dalla
legge quadro sul turismo.
L'obiettivo di giungere poi ad una proficua collaborazione
tra i due Paesi per sviluppare la conoscenza delle rispettive
industrie turistiche ha portato all'individuazione di canali
specifici di informazione (ICE, camere di commercio,
industria, artigianato, agricoltura, ENIT, eccetera) ed
analoghe strutture brasiliane per cercare di avviare azioni
congiunte nel campo pubblicitario, dell'informazione, della
pianificazione turistica e della conoscenza della legislazione
vigente nei due Paesi e che disciplina il settore del
turismo.
Nel campo della formazione turistica le Parti hanno
convenuto sull'opportunità di studiare la possibilità di
offrire delle borse di studio presso istituti di insegnamento
superiore e medio attraverso strutture già esistenti.
Quanto alle implicazioni finanziarie, l'unita relazione
tecnica quantifica ed illustra gli oneri derivanti dagli
articoli V e IX dell'accordo.
Nessun onere, invece, discende dall'attuazione delle altre
disposizioni in quanto esse comportano impegni a carico di
soggetti privati o di enti operanti nel settore del turismo e
in particolare dell'ENIT (scambio di esperti, borse di studio)
o, comunque, già coperti dai normali stanziamenti di bilancio
e previsti dall'accordo-quadro del 17 ottobre 1989.
| |