Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15269
DDL3144-0002
Progetto di legge Camera n. 3144 - testo presentato - (DDL11-3144)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3144. TESTIPDL
...C3144.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3144 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Nel novembre del 1990
  l'ambasciata del Brasile trasmise una bozza di accordo di
  collaborazione turistica da stipularsi tra i due Paesi.
    Le competenti autorità italiane, esaminato il testo di
  proposta di accordo, decisero di apportarvi alcune modifiche
  che tenessero conto sia degli obiettivi italiani sia di quelli
  brasiliani nonché della volontà italiana di fare dei nuovi
  accordi di
  collaborazione turistica uno strumento che garantisse
  l'operatività in vista del raggiungimento degli obiettivi
  previsti dall'accordo medesimo e cioè:
      incrementare il flusso turistico tra i due Paesi;
      avviare e sviluppare gli investimenti reciproci nel
  settore con la creazione di società miste  (joint
  ventures);
 
                               Pag. 2
 
      sviluppare i contatti tra gli ambienti interessati
  attraverso la cooperazione tecnica;
      contribuire alla formazione professionale degli addetti
  ai lavori utilizzando strutture già esistenti.
    In particolare, per gli investimenti turistici si è inteso
  fare riferimento a quanto previsto dall'accordo quadro di
  cooperazione economica, industriale, scientificotecnologica,
  tecnica e culturale firmato il 17 ottobre 1989 e ratificato in
  base alla legge 5 ottobre 1991, n. 331.
    A tal fine le Parti si impegnano a coordinare i flussi
  turistici tra i due Paesi, ponendo in essere tutte le
  iniziative utili allo scopo.  E' infatti previsto innanzitutto
  lo snellimento delle procedure di entrata a fini turistici in
  entrambe le Parti contraenti, nonché lo scambio di materiale
  informativo di propaganda (articolo III).  Il flusso turistico
  potrà essere intensificato grazie anche all'incentivato
  settore dei trasporti e delle comunicazioni (articolo IV).
  L'articolo V rappresenta lo snodo dell'accordo prevedendo le
  già menzionate  joint ventures  e l'applicabilità agli
  investimenti nel settore di particolari clausole quali quella
  della nazione più favorita, la garanzia del rientro degli
  utili, la non discriminazione di trattamento rispetto ai
  nazionali, l'equo risarcimento in caso di esproprio.
    Garanzie che si accompagnano all'ipotesi, contemplata
  nell'articolo VI, di realizzare studi congiunti, informazioni
  turistiche e programmi di comune intesa.
    Del resto, la II parte dell'articolo 5 dell'accordo di cui
  sopra è perfettamente in sintonia con quanto previsto dalla
  legge quadro sul turismo.
    L'obiettivo di giungere poi ad una proficua collaborazione
  tra i due Paesi per sviluppare la conoscenza delle rispettive
  industrie turistiche ha portato all'individuazione di canali
  specifici di informazione (ICE, camere di commercio,
  industria, artigianato, agricoltura, ENIT, eccetera) ed
  analoghe strutture brasiliane per cercare di avviare azioni
  congiunte nel campo pubblicitario, dell'informazione, della
  pianificazione turistica e della conoscenza della legislazione
  vigente nei due Paesi e che disciplina il settore del
  turismo.
    Nel campo della formazione turistica le Parti hanno
  convenuto sull'opportunità di studiare la possibilità di
  offrire delle borse di studio presso istituti di insegnamento
  superiore e medio attraverso strutture già esistenti.
    Quanto alle implicazioni finanziarie, l'unita relazione
  tecnica quantifica ed illustra gli oneri derivanti dagli
  articoli V e IX dell'accordo.
    Nessun onere, invece, discende dall'attuazione delle altre
  disposizioni in quanto esse comportano impegni a carico di
  soggetti privati o di enti operanti nel settore del turismo e
  in particolare dell'ENIT (scambio di esperti, borse di studio)
  o, comunque, già coperti dai normali stanziamenti di bilancio
  e previsti dall'accordo-quadro del 17 ottobre 1989.
 
DATA=930922 FASCID=DDL11-3144 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3144 TOTPAG=0012 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=019 PAGFIN=0002 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=314400 00 FASCIDC=11DDL3144 SORTNAV=0314400 000 00000 ZZDDLC3144 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati