| 1. E' istituito un albo degli erboristi. A tal fine la
commissione istituita all'articolo 7 predispone, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
modalità per l'indizione dell'esame di Stato il cui
superamento dà diritto alla iscrizione all'albo degli
erboristi.
2. Per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è necessario
uno dei seguenti titoli:
a) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio
1931, n. 99, se conseguito prima della data di entrata in
vigore della presente legge, vidimato dall'ufficio di igiene
del comune di residenza;
b) laurea in farmacia, chimica e tecnologia
farmaceutica, biologia, agraria, e attestato del superamento
del relativo esame di Stato, regolarmente vidimato dall'unità
sanitaria locale del comune di residenza. Coloro che, in forza
di tale titolo accademico, hanno esercitato l'attività di
erborista prima della data di entrata in vigore della presente
legge possono non presentare l'attestato di esame di Stato di
cui al comma 1.
| |