| L'attuazione dell'accordo dell'Italia con il Brasile
in materia di cooperazione turistica, comporta i seguenti
oneri:
Articolo VI, primo comma. - Per incrementare la
collaborazione nel settore del turismo, è previsto lo scambio
di visite di esperti; per gli scambi suddetti vale il
principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della
Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese
ricevente.
Nella ipotesi dell'invio annuo a Rio de Janeiro di due
esperti italiani, i relativi oneri si limitano alle spese di
viaggio e sono così indicati:
biglietto aereo A/R Roma-Rio de Janeiro (lire
5.100.000x2 persone) .................. L. 10.200.000
Per quanto concerne le visite dei brasiliani in Italia,
sulla base di analoghe esperienze, si prevede che il nostro
Paese possa ospitare annualmente, a decorrere dal 1993, due
esperti per un periodo di dieci giorni; la relativa spesa è
così quantificabile:
spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 150.000x2
personex10 giorni) .................... L. 3.000.000
spese di assicurazione per l'intera missione (lire
100.000x2 persone) .................... " 200.000
Totale onere (articolo VI, primo comma) .. L. 13.400.000
Articolo IX. - Al fine di introdurre idonee misure per la
realizzazione dell'accordo, i Paesi interessati
approfondiranno specifiche tematiche in materia turistica; a
tal fine, le relative spese di ricerca, consulenza, traduzioni
e stampa, sono quantificate in lire 5.500.000 annue.
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In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio
dello Stato è il seguente:
... (omissis) ...
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
al numero delle persone, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
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