| Onorevoli Deputati! -- L'Italia, fin dagli inizi
convinta assertrice dell'integrazione europea, ha sempre
sostenuto la necessità di coinvolgere in questo processo le
proprie autorità ed entità territoriali, favorendo le loro
iniziative di collaborazione con le entità omologhe degli
altri Paesi. E' evidente, infatti, che una più diretta
conoscenza fra i popoli ed un più diretto e responsabile
impegno per risolvere quei concreti problemi di comune
interesse che, per la loro stessa natura, travalicano i
confini tradizionali degli Stati nazionali costituiscono una
componente
indispensabile di questo processo nella misura in cui
contribuiscono ad arricchire quel tessuto di conoscenze,
interessi ed ideali atto a mobilitare in favore della
integrazione europea il consenso popolare indispensabile per
rafforzare quel carattere permanente e democratico da tutti
auspicato. Proprio alla luce di queste considerazioni,
l'Italia ha sottoscritto a Madrid in data 21 maggio 1980 la
convenzione quadro sulla cooperazione transfrontaliera
unitamente agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa,
successivamente ratificata. Con tale convenzione si è inteso
Pag. 2
favorire i rapporti di cooperazione tra le entità
territoriali ubicate nelle zone di confine intendendo con ciò
compiere un primo significativo passo verso quella più ampia
cooperazione a livello interregionale che si è successivamente
delineata nell'ambito della Europa dei dodici nella
prospettiva della Unione europea. La legge di ratifica fissa
il quadro di riferimento delle auspicabili iniziative di
cooperazione transfrontaliera che le nostre entità
territoriali sono incoraggiate a svolgere ai sensi della
convenzione quadro di Madrid. Il legislatore ha in quel tempo
ritenuto utile sottolineare il valore politico da noi
attribuito a questo tipo di collaborazione, subordinandola
alla conclusione di un accordo intergovernativo ad hoc
con lo Stato confinante e demandando a tale accordo
intergovernativo il compito di indicare le autorità
territoriali legittimate a compiere attività di cooperazione
transfrontaliera, le materie che possono formare oggetto delle
relative intese e le condizioni nel rispetto delle quali
questa attività deve svolgersi. Secondo la nostra legge di
ratifica, sono legittimati a svolgere attività di cooperazione
transfrontaliera le regioni, le province, i comuni, i consorzi
di servizio ed opera e le comunità montane ubicate entro la
fascia dei 25 chilometri dal confine, purché tali attività si
svolgano nel rispetto di quanto disposto dalla legge nazionale
e non comportino responsabilità ed oneri a carico dello
Stato.
Con l'accordo italo-austriaco sulla cooperazione
transfrontaliera, preceduto dalla conclusione di un accordo
italo-svizzero di analogo carattere e che sarà auspicabilmente
seguito dalla prossima conclusione di un accordo
italo-francese sulla cooperazione transfrontaliera, il Governo
italiano si è ripromesso di porre in condizione tutte le
nostre entità territoriali ubicate lungo l'arco alpino di
avviare concrete iniziative di cooperazione con le entità
omologhe dei tre Stati nostri confinanti
che sono anche membri del Consiglio d'Europa. In virtù di
tale accordo, infatti, tutte le nostre entità territoriali del
nordest confinanti con l'Austria, secondo quanto indicato
dall'articolo 2 potranno concludere intese e/o accordi di
cooperazione con i Laender, i comuni e le associazioni
di comuni austriaci nelle materie elencate dal successivo
articolo 4.
E', in proposito, utile ricordare che fra gli enti
legittimati a svolgere attività di cooperazione
transfrontaliera ai sensi dell'accordo è stata esplicitamente
inclusa anche la provincia autonoma di Trento, benché tale
provincia sia ubicata al di là della fascia dei 25 chilometri
dalla frontiera italo-austriaca. Tale inclusione, che ha
comportato una deroga a quanto previsto in materia dalla
nostra legge di ratifica della convenzione di Madrid, rendendo
- conseguentemente - necessaria la ratifica dell'accordo, si è
resa necessaria per tenere conto della particolare struttura
istituzionale della regione autonoma del Trentino-Alto Adige e
del rilievo inscindibile che nel suo ambito acquistano sia la
provincia autonoma di Bolzano che la provincia autonoma di
Trento.
A parte la motivata eccezione di cui sopra, l'accordo
italo-austriaco si articola in ottemperanza a quanto disposto
dalla nostra legge di ratifica della convenzione quadro di
Madrid e in modo sostanzialmente analogo a quanto previsto
dall'accordo italo-svizzero e dal progetto di accordo
italo-francese. Data la sua natura di accordo generale,
rivolto, quindi, a favorire la cooperazione transfrontaliera
di tutte le nostre entità territoriali materialmente ubicate
sulla fascia del confine italo-austriaco non si è ritenuto
possibile recepire in tale sede le speciali istanze delle
entità territoriali alto-atesine che, ancorché ubicate al di
là della fascia dei 25 chilometri dal confine, si dimostrano
particolarmente interessate alla possibilità di avviare
concrete iniziative di cooperazione con le entità omologhe
austriache.
| |