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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15276
DDL3145-0002
Progetto di legge Camera n. 3145 - testo presentato - (DDL11-3145)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3145. TESTIPDL
...C3145.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3145 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- L'Italia, fin dagli inizi
  convinta assertrice dell'integrazione europea, ha sempre
  sostenuto la necessità di coinvolgere in questo processo le
  proprie autorità ed entità territoriali, favorendo le loro
  iniziative di collaborazione con le entità omologhe degli
  altri Paesi.  E' evidente, infatti, che una più diretta
  conoscenza fra i popoli ed un più diretto e responsabile
  impegno per risolvere quei concreti problemi di comune
  interesse che, per la loro stessa natura, travalicano i
  confini tradizionali degli Stati nazionali costituiscono una
  componente
  indispensabile di questo processo nella misura in cui
  contribuiscono ad arricchire quel tessuto di conoscenze,
  interessi ed ideali atto a mobilitare in favore della
  integrazione europea il consenso popolare indispensabile per
  rafforzare quel carattere permanente e democratico da tutti
  auspicato.  Proprio alla luce di queste considerazioni,
  l'Italia ha sottoscritto a Madrid in data 21 maggio 1980 la
  convenzione quadro sulla cooperazione transfrontaliera
  unitamente agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa,
  successivamente ratificata.  Con tale convenzione si è inteso
 
                               Pag. 2
 
  favorire i rapporti di cooperazione tra le entità
  territoriali ubicate nelle zone di confine intendendo con ciò
  compiere un primo significativo passo verso quella più ampia
  cooperazione a livello interregionale che si è successivamente
  delineata nell'ambito della Europa dei dodici nella
  prospettiva della Unione europea.  La legge di ratifica fissa
  il quadro di riferimento delle auspicabili iniziative di
  cooperazione transfrontaliera che le nostre entità
  territoriali sono incoraggiate a svolgere ai sensi della
  convenzione quadro di Madrid.  Il legislatore ha in quel tempo
  ritenuto utile sottolineare il valore politico da noi
  attribuito a questo tipo di collaborazione, subordinandola
  alla conclusione di un accordo intergovernativo  ad hoc
  con lo Stato confinante e demandando a tale accordo
  intergovernativo il compito di indicare le autorità
  territoriali legittimate a compiere attività di cooperazione
  transfrontaliera, le materie che possono formare oggetto delle
  relative intese e le condizioni nel rispetto delle quali
  questa attività deve svolgersi.  Secondo la nostra legge di
  ratifica, sono legittimati a svolgere attività di cooperazione
  transfrontaliera le regioni, le province, i comuni, i consorzi
  di servizio ed opera e le comunità montane ubicate entro la
  fascia dei 25 chilometri dal confine, purché tali attività si
  svolgano nel rispetto di quanto disposto dalla legge nazionale
  e non comportino responsabilità ed oneri a carico dello
  Stato.
    Con l'accordo italo-austriaco sulla cooperazione
  transfrontaliera, preceduto dalla conclusione di un accordo
  italo-svizzero di analogo carattere e che sarà auspicabilmente
  seguito dalla prossima conclusione di un accordo
  italo-francese sulla cooperazione transfrontaliera, il Governo
  italiano si è ripromesso di porre in condizione tutte le
  nostre entità territoriali ubicate lungo l'arco alpino di
  avviare concrete iniziative di cooperazione con le entità
  omologhe dei tre Stati nostri confinanti
  che sono anche membri del Consiglio d'Europa.  In virtù di
  tale accordo, infatti, tutte le nostre entità territoriali del
  nordest confinanti con l'Austria, secondo quanto indicato
  dall'articolo 2 potranno concludere intese e/o accordi di
  cooperazione con i  Laender,  i comuni e le associazioni
  di comuni austriaci nelle materie elencate dal successivo
  articolo 4.
    E', in proposito, utile ricordare che fra gli enti
  legittimati a svolgere attività di cooperazione
  transfrontaliera ai sensi dell'accordo è stata esplicitamente
  inclusa anche la provincia autonoma di Trento, benché tale
  provincia sia ubicata al di là della fascia dei 25 chilometri
  dalla frontiera italo-austriaca.  Tale inclusione, che ha
  comportato una deroga a quanto previsto in materia dalla
  nostra legge di ratifica della convenzione di Madrid, rendendo
  - conseguentemente - necessaria la ratifica dell'accordo, si è
  resa necessaria per tenere conto della particolare struttura
  istituzionale della regione autonoma del Trentino-Alto Adige e
  del rilievo inscindibile che nel suo ambito acquistano sia la
  provincia autonoma di Bolzano che la provincia autonoma di
  Trento.
    A parte la motivata eccezione di cui sopra, l'accordo
  italo-austriaco si articola in ottemperanza a quanto disposto
  dalla nostra legge di ratifica della convenzione quadro di
  Madrid e in modo sostanzialmente analogo a quanto previsto
  dall'accordo italo-svizzero e dal progetto di accordo
  italo-francese.  Data la sua natura di accordo generale,
  rivolto, quindi, a favorire la cooperazione transfrontaliera
  di tutte le nostre entità territoriali materialmente ubicate
  sulla fascia del confine italo-austriaco non si è ritenuto
  possibile recepire in tale sede le speciali istanze delle
  entità territoriali alto-atesine che, ancorché ubicate al di
  là della fascia dei 25 chilometri dal confine, si dimostrano
  particolarmente interessate alla possibilità di avviare
  concrete iniziative di cooperazione con le entità omologhe
  austriache.
 
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