| 1. Può essere iscritto all'albo degli erboristi di cui
all'articolo 18:
a) chi esercita attualmente l'attività di erborista
con diploma conforme alla legge 6 gennaio 1931, n. 99;
b) chi esercita attualmente l'attività di erborista
con laurea in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica,
biologia, agraria;
c) chi esercita attualmente l'attività di erborista
con diploma conforme alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, anche
se conseguito dopo il 1982;
d) chi esercita attualmente senza diploma da più di
10 anni purché sostenga l'esame di Stato previsto dal comma 1
dell'articolo 18;
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e) chi esercita attualmente senza diploma da meno
di dieci anni purché consegua entro 4 anni il diploma di
erborista previsto dalla presente legge ed abbia superato il
previsto esame di Stato.
2. Chi ha esercitato da più di 10 anni alle dipendenze di
un erborista, in erboristeria, o come socio conduttore
familiare, o come socio a tutti gli effetti prestando la
propria opera in erboristeria, pur non essendo in possesso dei
titoli richiesti, è ammesso di diritto a sostenere l'esame di
Stato.
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