| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 13 milioni per l'anno 1993, in lire 6
milioni per l'anno 1994 ed in lire 13 milioni per l'anno 1995,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
19931995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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