Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15288
DDL3147-0002
Progetto di legge Camera n. 3147 - testo presentato - (DDL11-3147)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3147. TESTIPDL
...C3147.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3147 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il giorno 8 luglio 1991 i
  Governi italiano e degli Stati Uniti messicani hanno firmato
  un accordo di cooperazione turistica a conclusione di una
  trattativa sulla base di una precedente intesa del 1978 che
  non era pervenuta alla ratifica.
    I punti salienti dell'accordo sono i seguenti.
    Al fine di intensificare le relazioni turistiche ciascuna
  Parte si propone di mantenere e istituire uffici di
  rappresentanza sul territorio dell'altra e di incoraggiare le
  attività dei prestatori di servizi turistici (agenzie di
  viaggio, catene alberghiere, società di trasporto).  In tale
  quadro ognuno dei due Stati consentirà ai vettori aerei,
  marittimi e turistici dell'altro Stato di
 
                               Pag. 2
 
  aprire agenzie di rappresentanza a tariffe speciali ed
  escursionistiche.
    Un vasto programma di cooperazione verrà delineato
  attraverso una serie di canali e di strumenti diversi:
        a)  interscambio di funzionari e di esperti per
  individuare forme di intervento comuni a specifici settori e
  costituzione di una banca dati destinata a fornire alle
  imprese ogni dato utile a possibili investimenti;
        b)  scambio di informazioni statistiche sulle
  rispettive risorse turistiche e capacità ricettive, nonché
  sulle legislazioni che regolano il settore nei due Paesi;
        c)  ampia circolazione di notizie e documentazione
  tra gli esperti delle due Parti sui metodi di formazione di
  istrutori
  e insegnanti e sui programmi di studio nelle scuole
  alberghiere;
        d)  azione di incoraggiamento dei professori e
  studenti di ciascuna Parte ad accettare le borse di studio in
  materia turistica offerte da scuole, università, centri di
  formazione dell'altra Parte.
    Le due Parti si impegnano ad adottare ogni misura di
  carattere procedurale, finanziario e fiscale idonea ad
  agevolare gli investimenti, anche attraverso la istituzione di
  joint-ventures.
    Allo scopo di assicurare l'efficace e corretta applicazione
  dell'accordo, verrà, infine, istituito un gruppo di lavoro
  composto da rappresentanti delle amministrazioni e degli enti
  che sono preposti, nei due Paesi, allo sviluppo dell'attività
  turistica.
 
DATA=930922 FASCID=DDL11-3147 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3147 TOTPAG=0013 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=018 PAGFIN=0002 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=314700 00 FASCIDC=11DDL3147 SORTNAV=0314700 000 00000 ZZDDLC3147 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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