| (Collaborazione tra soggetti istituzionali).
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
delle rispettive competenze e
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risorse finanziarie, collaborano nel realizzare
un'equilibrata distribuzione dell'offerta di istruzione
secondaria superiore mediante accordi di programma volti a
promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola secondaria
superiore. Gli accordi individuano:
a) una efficace ed adeguata distribuzione degli
indirizzi di studio;
b) le modalità di armonizzazione tra l'offerta di
istruzione secondaria superiore e l'offerta di formazione
professionale, anche post-secondaria;
c) le modalità di utilizzo integrato delle risorse
e di verifica della corrispondenza tra il sistema scolastico e
formativo e la realtà socio-economica del territorio;
d) le modalità di attuazione di progetti
extracurricolari di orientamento scolastico;
e) concrete azioni di prevenzione della dispersione
e di supporto alla effettiva attuazione dell'obbligo di
istruzione, anche mediante interventi volti a rimuovere i
fattori di svantaggio sociale, economico e culturale;
f) i servizi necessari per l'attuazione del diritto
allo studio e dell'integrazione scolastica;
g) i criteri per l'attivazione e il finanziamento
dei progetti mirati, disciplinati dall'articolo 10, e di
progetti di settore;
h) le modalità di cooperazione e di collaborazione
fra i diversi soggetti scolastici, formativi, istituzionali e
sociali;
i) gli interventi programmati di edilizia
scolastica e di ammodernamento delle strutture esistenti.
2. Agli accordi di programma di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.
3. Per il Ministero della pubblica istruzione gli accordi
di programma di interesse regionale sono promossi per il
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tramite dell'ufficio scolastico regionale; gli accordi di
programma di interesse provinciale o sub-provinciale sono
promossi dall'ufficio scolastico provinciale nel quadro degli
accordi regionali. Gli uffici scolastici regionale e
provinciale acquisiscono le proposte e i pareri dei consigli
scolastici distrettuali e provinciali per la elaborazione
delle ipotesi di accordo.
4. In deroga all'articolo 27 della citata legge n.142 del
1990, gli accordi di programma di interesse regionale sono
approvati dal Ministro della pubblica istruzione e dal
Presidente della regione e sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 2Ha serie speciale.
5. Le regioni nell'ambito delle proprie competenze
disciplinano le modalità del raccordo regionale e provinciale
permanente con la scuola.
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