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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15296
DDL3158-0003
Progetto di legge Camera n. 3158 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3158)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3158. TESTIPDL
...C3158.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3158 ZZ11 ZZPD ZZTR
         (Collaborazione tra soggetti istituzionali).
    1.  Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
  delle rispettive competenze e
 
                               Pag. 3
 
  risorse finanziarie, collaborano nel realizzare
  un'equilibrata distribuzione dell'offerta di istruzione
  secondaria superiore mediante accordi di programma volti a
  promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola secondaria
  superiore.  Gli accordi individuano:
        a)  una efficace ed adeguata distribuzione degli
  indirizzi di studio;
        b)  le modalità di armonizzazione tra l'offerta di
  istruzione secondaria superiore e l'offerta di formazione
  professionale, anche post-secondaria;
        c)  le modalità di utilizzo integrato delle risorse
  e di verifica della corrispondenza tra il sistema scolastico e
  formativo e la realtà socio-economica del territorio;
        d)  le modalità di attuazione di progetti
  extracurricolari di orientamento scolastico;
        e)  concrete azioni di prevenzione della dispersione
  e di supporto alla effettiva attuazione dell'obbligo di
  istruzione, anche mediante interventi volti a rimuovere i
  fattori di svantaggio sociale, economico e culturale;
        f)  i servizi necessari per l'attuazione del diritto
  allo studio e dell'integrazione scolastica;
        g)  i criteri per l'attivazione e il finanziamento
  dei progetti mirati, disciplinati dall'articolo 10, e di
  progetti di settore;
        h)  le modalità di cooperazione e di collaborazione
  fra i diversi soggetti scolastici, formativi, istituzionali e
  sociali;
        i)  gli interventi programmati di edilizia
  scolastica e di ammodernamento delle strutture esistenti.
    2.  Agli accordi di programma di cui al presente articolo si
  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
  all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.
    3.  Per il Ministero della pubblica istruzione gli accordi
  di programma di interesse regionale sono promossi per il
 
                               Pag. 4
 
  tramite dell'ufficio scolastico regionale; gli accordi di
  programma di interesse provinciale o sub-provinciale sono
  promossi dall'ufficio scolastico provinciale nel quadro degli
  accordi regionali.  Gli uffici scolastici regionale e
  provinciale acquisiscono le proposte e i pareri dei consigli
  scolastici distrettuali e provinciali per la elaborazione
  delle ipotesi di accordo.
    4.  In deroga all'articolo 27 della citata legge n.142 del
  1990, gli accordi di programma di interesse regionale sono
  approvati dal Ministro della pubblica istruzione e dal
  Presidente della regione e sono pubblicati nella  Gazzetta
  Ufficiale,  2Ha serie speciale.
    5.  Le regioni nell'ambito delle proprie competenze
  disciplinano le modalità del raccordo regionale e provinciale
  permanente con la scuola.
 
DATA=930923 FASCID=DDL11-3158 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3158 TOTPAG=0024 TOTDOC=0019 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=033 PAGFIN=0004 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=315800 00 FASCIDC=11DDL3158 SORTNAV=0315800 000 00000 ZZDDLC3158 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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