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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15297
DDL3158-0004
Progetto di legge Camera n. 3158 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3158)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C3158. TESTIPDL
...C3158.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3158 ZZ11 ZZPD ZZTR
           (Autonomia degli istituti di istruzione
                    secondaria superiore).
    1.  Gli istituti di istruzione secondaria superiore sono
  dotati di personalità giuridica e godono di autonomia
  organizzativa, finanziaria e didattica.
    2.  Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi
  generali, determina le forme di autofinanziamento, i criteri e
  le modalità per la determinazione dei contributi a carico
  degli studenti e delle esenzioni e approva il bilancio.
    3.  Il consiglio di istituto, su proposta del collegio dei
  docenti, delibera:
        a)   sulle modalità di organizzazione dell'orario
  scolastico e delle attività didattiche;
        b)  sull'adeguamento del piano curricolare degli
  studi e sulla sua eventuale variazione;
        c)  sull'approvazione di interventi finalizzati
  all'orientamento e alla formazione;
        d)  sulla programmazione delle azioni di recupero,
  di sostegno e di valorizzazione
 
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  degli studenti capaci e meritevoli nonché su
  provvedimenti destinati all'attuazione del diritto allo
  studio;
        e)  sulla individuazione di azioni positive contro
  la dispersione scolastica;
        f)  sull'istituzione di corsi di educazione
  permanente per adulti.
    4.  Qualora il consiglio di istituto ritenga di non poter
  accogliere le singole proposte di cui al comma 3, le rinvia al
  collegio dei docenti, con motivazione, per l'adozione delle
  opportune modifiche.  In assenza di tali modifiche, trascorsi
  venti giorni, il consiglio di istituto delibera in materia,
  con esclusione delle questioni attinenti alla libertà
  didattica.
    5.  Ove il collegio dei docenti non provveda a formulare
  proposte nelle materie di sua competenza, il consiglio
  d'istituto ne sollecita la presentazione.
    6.  Il consiglio di istituto nomina una giunta esecutiva
  composta dal preside, che la presiede, e da altri quattro
  membri, cui possono essere aggiunti due componenti esterni con
  chiare competenze tecnico-professionali in rapporto ad
  esigenze specifiche di particolari istituzioni scolastiche.  Ai
  componenti esterni non può essere corrisposto alcun
  compenso.  La giunta, sulla base degli indirizzi generali
  approvati dal consiglio e sulla base delle deleghe ad essa
  attribuite ai sensi del comma 9, svolge la funzione di organo
  di amministrazione e assume tutte le deliberazioni relative
  alla gestione del patrimonio e all'utilizzo delle risorse
  finanziarie disponibili, alla partecipazione dell'istituto
  alla realizzazione degli accordi di programma,
  all'approvazione di convenzioni con la regione, con altri
  istituti scolastici, con gli enti locali, con le istituzioni
  formative ed educative pubbliche e private presenti sul
  territorio, con enti e imprese pubbliche e private, anche ai
  fini dell'ampliamento e arricchimento del piano curricolare
  degli studi.
    7.  Il collegio dei docenti, nell'ambito delle competenze
  indicate al comma 3, lettere  a), b)  e  c),  e previa
  consultazione
 
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  con gli studenti eletti nei consigli di classe, propone:
        a)  l'eventuale ampliamento del piano curricolare
  degli studi con progetti che non comportino una variazione
  dell'orario scolastico superiore alle tre ore settimanali e
  comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
        b)  le modalità di strutturazione e attuazione
  dell'area di orientamento;
        c)  le modalità di strutturazione e attuazione delle
  aree di progetto;
        d)  la scelta delle aree complementari da attivare
  nel triennio nel rispetto degli obiettivi indicati
  dall'articolo7;
        e)  la struttura dell'organizzazione didattica
  secondo modalità orarie e funzionali adeguate agli obiettivi
  didattici;
        f)  l'effettuazione nel triennio di esperienze
  all'interno di strutture culturali, produttive e di ricerca,
  garantendone la rispondenza agli obiettivi didattici.
    8.  Il comitato degli studenti, composto da due
  rappresentanti per ciascuna classe, può esprimere pareri e
  formulare proposte direttamente al consiglio di istituto in
  relazione a:
        a)  i criteri di formazione delle classi;
        b)  i criteri di definizione degli orari;
        c)  le funzioni di cui al comma 7, lettere  a),
  b), c)  ed  f).
    9.  Il consiglio di istituto disciplina con regolamento il
  proprio funzionamento e quello della giunta esecutiva.  Nel
  regolamento può essere prevista la delega di poteri alla
  giunta esecutiva ed al preside in materie determinate.
    10.  Per il riscontro della gestione finanziaria,
  amministrativa e patrimoniale si applicano le disposizioni
  dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
  31 maggio 1974, n.416.  Ai bilanci degli istituti sono allegati
  i bilanci delle aziende o degli enti autonomi ad essi
  collegati.
 
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    11.  In sede di contrattazione collettiva si provvede ad
  individuare i criteri di flessibilità dell'orario e delle
  modalità di prestazione del servizio del personale direttivo e
  docente, valorizzandone la professionalità, al fine di
  renderli funzionali alla attuazione della presente legge.
    12.  Le entrate degli istituti di istruzione secondaria
  superiore comprendono:
        a)  il contributo dello Stato per il funzionamento
  amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo
  ordinario e perequativo;
        b)  le tasse scolastiche;
        c)  i contributi a carico degli studenti del
  triennio;
        d)  i proventi derivanti da convenzioni con gli enti
  locali e con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e
  di personale;
        e)  i contributi degli enti locali, anche per la
  eventuale manutenzione ordinaria degli stabili, secondo gli
  accordi di programma o apposite convenzioni;
        f)  finanziamenti per progetti mirati e per progetti
  di settore attivati in base ai criteri fissati dagli accordi
  di programma di cui all'articolo2;
        g)  finanziamenti per partecipazione a progetti
  comunitari;
        h)  donazioni, legati ed eredità.
    13.  In deroga alle vigenti disposizioni, l'accettazione di
  legati e donazioni di valore fino a lire cento milioni è
  soggetta alla sola autorizzazione del provveditore agli studi,
  previa acquisizione, per i beni mobili ed immobili, della
  valutazione dell'ufficio tecnico del comune in cui ha sede
  l'istituto o, in mancanza, dell'ufficio tecnico della
  provincia.
    14.  Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di legati
  si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti
  in materia di avviso ai successibili, di cui all'articolo 8,
  secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30
  giugno 1955, n.766, e successive modificazioni.
 
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    15.  Le donazioni in favore degli istituti di istruzione
  secondaria superiore sono deducibili dal reddito complessivo
  del contribuente per un ammontare non superiore a lire due
  milioni, ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura
  del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per
  cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire
  cento milioni.
    16.  E' istituito, nello stato di previsione della spesa del
  Ministero della pubblica istruzione, un Fondo nazionale di
  riequilibrio, pari a lire un miliardo a decorrere dall'anno
  1995, per il finanziamento di azioni volte ad incrementare la
  qualità del servizio scolastico in zone svantaggiate o ad alto
  rischio di devianza giovanile, al quale affluisce in aggiunta
  il 10 per cento degli introiti in denaro di cui al comma 12,
  lettere  d)  ed  h).  Tali somme vengono versate
  all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
  all'apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al
  presente comma.
 
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