| (Autonomia degli istituti di istruzione
secondaria superiore).
1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore sono
dotati di personalità giuridica e godono di autonomia
organizzativa, finanziaria e didattica.
2. Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi
generali, determina le forme di autofinanziamento, i criteri e
le modalità per la determinazione dei contributi a carico
degli studenti e delle esenzioni e approva il bilancio.
3. Il consiglio di istituto, su proposta del collegio dei
docenti, delibera:
a) sulle modalità di organizzazione dell'orario
scolastico e delle attività didattiche;
b) sull'adeguamento del piano curricolare degli
studi e sulla sua eventuale variazione;
c) sull'approvazione di interventi finalizzati
all'orientamento e alla formazione;
d) sulla programmazione delle azioni di recupero,
di sostegno e di valorizzazione
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degli studenti capaci e meritevoli nonché su
provvedimenti destinati all'attuazione del diritto allo
studio;
e) sulla individuazione di azioni positive contro
la dispersione scolastica;
f) sull'istituzione di corsi di educazione
permanente per adulti.
4. Qualora il consiglio di istituto ritenga di non poter
accogliere le singole proposte di cui al comma 3, le rinvia al
collegio dei docenti, con motivazione, per l'adozione delle
opportune modifiche. In assenza di tali modifiche, trascorsi
venti giorni, il consiglio di istituto delibera in materia,
con esclusione delle questioni attinenti alla libertà
didattica.
5. Ove il collegio dei docenti non provveda a formulare
proposte nelle materie di sua competenza, il consiglio
d'istituto ne sollecita la presentazione.
6. Il consiglio di istituto nomina una giunta esecutiva
composta dal preside, che la presiede, e da altri quattro
membri, cui possono essere aggiunti due componenti esterni con
chiare competenze tecnico-professionali in rapporto ad
esigenze specifiche di particolari istituzioni scolastiche. Ai
componenti esterni non può essere corrisposto alcun
compenso. La giunta, sulla base degli indirizzi generali
approvati dal consiglio e sulla base delle deleghe ad essa
attribuite ai sensi del comma 9, svolge la funzione di organo
di amministrazione e assume tutte le deliberazioni relative
alla gestione del patrimonio e all'utilizzo delle risorse
finanziarie disponibili, alla partecipazione dell'istituto
alla realizzazione degli accordi di programma,
all'approvazione di convenzioni con la regione, con altri
istituti scolastici, con gli enti locali, con le istituzioni
formative ed educative pubbliche e private presenti sul
territorio, con enti e imprese pubbliche e private, anche ai
fini dell'ampliamento e arricchimento del piano curricolare
degli studi.
7. Il collegio dei docenti, nell'ambito delle competenze
indicate al comma 3, lettere a), b) e c), e previa
consultazione
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con gli studenti eletti nei consigli di classe, propone:
a) l'eventuale ampliamento del piano curricolare
degli studi con progetti che non comportino una variazione
dell'orario scolastico superiore alle tre ore settimanali e
comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
b) le modalità di strutturazione e attuazione
dell'area di orientamento;
c) le modalità di strutturazione e attuazione delle
aree di progetto;
d) la scelta delle aree complementari da attivare
nel triennio nel rispetto degli obiettivi indicati
dall'articolo7;
e) la struttura dell'organizzazione didattica
secondo modalità orarie e funzionali adeguate agli obiettivi
didattici;
f) l'effettuazione nel triennio di esperienze
all'interno di strutture culturali, produttive e di ricerca,
garantendone la rispondenza agli obiettivi didattici.
8. Il comitato degli studenti, composto da due
rappresentanti per ciascuna classe, può esprimere pareri e
formulare proposte direttamente al consiglio di istituto in
relazione a:
a) i criteri di formazione delle classi;
b) i criteri di definizione degli orari;
c) le funzioni di cui al comma 7, lettere a),
b), c) ed f).
9. Il consiglio di istituto disciplina con regolamento il
proprio funzionamento e quello della giunta esecutiva. Nel
regolamento può essere prevista la delega di poteri alla
giunta esecutiva ed al preside in materie determinate.
10. Per il riscontro della gestione finanziaria,
amministrativa e patrimoniale si applicano le disposizioni
dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n.416. Ai bilanci degli istituti sono allegati
i bilanci delle aziende o degli enti autonomi ad essi
collegati.
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11. In sede di contrattazione collettiva si provvede ad
individuare i criteri di flessibilità dell'orario e delle
modalità di prestazione del servizio del personale direttivo e
docente, valorizzandone la professionalità, al fine di
renderli funzionali alla attuazione della presente legge.
12. Le entrate degli istituti di istruzione secondaria
superiore comprendono:
a) il contributo dello Stato per il funzionamento
amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo
ordinario e perequativo;
b) le tasse scolastiche;
c) i contributi a carico degli studenti del
triennio;
d) i proventi derivanti da convenzioni con gli enti
locali e con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e
di personale;
e) i contributi degli enti locali, anche per la
eventuale manutenzione ordinaria degli stabili, secondo gli
accordi di programma o apposite convenzioni;
f) finanziamenti per progetti mirati e per progetti
di settore attivati in base ai criteri fissati dagli accordi
di programma di cui all'articolo2;
g) finanziamenti per partecipazione a progetti
comunitari;
h) donazioni, legati ed eredità.
13. In deroga alle vigenti disposizioni, l'accettazione di
legati e donazioni di valore fino a lire cento milioni è
soggetta alla sola autorizzazione del provveditore agli studi,
previa acquisizione, per i beni mobili ed immobili, della
valutazione dell'ufficio tecnico del comune in cui ha sede
l'istituto o, in mancanza, dell'ufficio tecnico della
provincia.
14. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di legati
si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti
in materia di avviso ai successibili, di cui all'articolo 8,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1955, n.766, e successive modificazioni.
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15. Le donazioni in favore degli istituti di istruzione
secondaria superiore sono deducibili dal reddito complessivo
del contribuente per un ammontare non superiore a lire due
milioni, ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura
del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per
cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire
cento milioni.
16. E' istituito, nello stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione, un Fondo nazionale di
riequilibrio, pari a lire un miliardo a decorrere dall'anno
1995, per il finanziamento di azioni volte ad incrementare la
qualità del servizio scolastico in zone svantaggiate o ad alto
rischio di devianza giovanile, al quale affluisce in aggiunta
il 10 per cento degli introiti in denaro di cui al comma 12,
lettere d) ed h). Tali somme vengono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
all'apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al
presente comma.
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