| (Efficacia qualitativa e quantitativa e servizio per la
realizzazione del sistema nazionale di verifica e
valutazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con apposito regolamento, da approvare, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari emanato in
conformità ai rispettivi regolamenti, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, è istituito il
servizio per la realizzazione del sistema nazionale di
verifica e valutazione, cui sono attribuiti i compiti:
a) di verificare il raggiungimento degli obiettivi
formativi;
b) di sottoporre a verifica la rispondenza dei
piani di studio e dei programmi della scuola secondaria
superiore alle trasformazioni sociali, culturali,
scientifiche, produttive e professionali;
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c) di valutare l'efficacia dei processi formativi
riferiti all'intero sistema scolastico nazionale nonché alle
singole unità scolastiche;
d) di valutare l'efficacia dei programmi di
prevenzione della dispersione scolastica e di recupero degli
svantaggiati, nonché l'efficacia degli interventi di
orientamento e valorizzazione delle capacità dello
studente;
e) di fornire dati comparativi con gli altri
sistemi scolastici europei e di individuare gli elementi che
consentano di valutare la congruità degli sbocchi, anche al
fine del reciproco riconoscimento dei diplomi.
2. Il servizio per la realizzazione del sistema nazionale
di verifica e valutazione si articola a livello nazionale e
periferico, e può avvalersi degli strumenti del sistema
informatico del Ministero della pubblica istruzione, della
collaborazione delle università e degli enti e istituti di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n.35, e dell'apporto del sistema produttivo.
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