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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15299
DDL3158-0006
Progetto di legge Camera n. 3158 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3158)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C3158. TESTIPDL
...C3158.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3158 ZZ11 ZZPD ZZTR
  (Piano straordinario di aggiornamento del personale
              direttivo, docente e non docente).
    1.  Il Ministro della pubblica istruzione, anche sulla
  base delle valutazioni e delle verifiche di cui all'articolo
  4  e nel rispetto dei protocolli d'intesa con le
  organizzazioni sindacali, predispone un piano straordinario di
  aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente,
  contenente gli indirizzi generali e le indicazioni
  finanziarie.
    2.  Il piano è finalizzato a sviluppare:
        a)  le competenze professionali necessarie per
  sostenere e sviluppare i progetti, i programmi e gli
  interventi previsti nella presente legge;
        b)  le capacità professionali funzionali alle
  esigenze di autonoma organizzazione
 
                              Pag. 10
 
  delle istituzioni scolastiche e i rapporti con la
  realtà socio-economica di riferimento, anche attraverso
  iniziative di autoaggiornamento;
        c)  le capacità relazionali necessarie per
  instaurare un dialogo educativo con lo studente per
  valorizzare personalità, inclinazioni e capacità degli
  studenti stessi attraverso interventi sia di prevenzione del
  disagio e dello svantaggio scolastico sia di riconoscimento
  dell'eccellenza.
    3.  Il piano provvede altresì alla riconversione ad altro
  insegnamento dei docenti in mobilità per soppressione della
  disciplina di titolarità o contrazione delle relative
  cattedre.
    4.  Gli uffici scolastici regionali, sulla base degli
  indirizzi formulati nel piano di cui al comma 1, predispongono
  ed attuano, in collaborazione con gli Istituti regionali di
  ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE)
  con le risorse loro assegnate dal Ministero della pubblica
  istruzione e con eventuali integrazioni da parte delle
  autonomie locali, programmi di aggiornamento del personale
  della scuola sul territorio regionale.  I programmi di
  aggiornamento possono costituire oggetto degli accordi di
  programma di cui all'articolo2.
    5.  Il Ministero della pubblica istruzione provvede,
  nell'ambito del piano di cui al comma 1, all'attuazione di
  iniziative di aggiornamento a carattere nazionale per il
  personale direttivo e docente e ad interventi di aggiornamento
  a distanza, anche in convenzione con università ed enti
  pubblici e privati.
    6.  Compatibilmente con le disponibilità di bilancio i
  singoli istituti di istruzione secondaria superiore,
  nell'ambito della autonomia organizzativa di cui all'articolo
  3, possono individuare modalità di organizzazione modulari
  dell'orario scolastico e delle attività didattiche tali da
  consentire periodici cicli di aggiornamento degli
  insegnanti.
 
DATA=930923 FASCID=DDL11-3158 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3158 TOTPAG=0024 TOTDOC=0019 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=021 PAGFIN=0010 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=315800 00 FASCIDC=11DDL3158 SORTNAV=0315800 000 00000 ZZDDLC3158 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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