| (Piano straordinario di aggiornamento del personale
direttivo, docente e non docente).
1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche sulla
base delle valutazioni e delle verifiche di cui all'articolo
4 e nel rispetto dei protocolli d'intesa con le
organizzazioni sindacali, predispone un piano straordinario di
aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente,
contenente gli indirizzi generali e le indicazioni
finanziarie.
2. Il piano è finalizzato a sviluppare:
a) le competenze professionali necessarie per
sostenere e sviluppare i progetti, i programmi e gli
interventi previsti nella presente legge;
b) le capacità professionali funzionali alle
esigenze di autonoma organizzazione
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delle istituzioni scolastiche e i rapporti con la
realtà socio-economica di riferimento, anche attraverso
iniziative di autoaggiornamento;
c) le capacità relazionali necessarie per
instaurare un dialogo educativo con lo studente per
valorizzare personalità, inclinazioni e capacità degli
studenti stessi attraverso interventi sia di prevenzione del
disagio e dello svantaggio scolastico sia di riconoscimento
dell'eccellenza.
3. Il piano provvede altresì alla riconversione ad altro
insegnamento dei docenti in mobilità per soppressione della
disciplina di titolarità o contrazione delle relative
cattedre.
4. Gli uffici scolastici regionali, sulla base degli
indirizzi formulati nel piano di cui al comma 1, predispongono
ed attuano, in collaborazione con gli Istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE)
con le risorse loro assegnate dal Ministero della pubblica
istruzione e con eventuali integrazioni da parte delle
autonomie locali, programmi di aggiornamento del personale
della scuola sul territorio regionale. I programmi di
aggiornamento possono costituire oggetto degli accordi di
programma di cui all'articolo2.
5. Il Ministero della pubblica istruzione provvede,
nell'ambito del piano di cui al comma 1, all'attuazione di
iniziative di aggiornamento a carattere nazionale per il
personale direttivo e docente e ad interventi di aggiornamento
a distanza, anche in convenzione con università ed enti
pubblici e privati.
6. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio i
singoli istituti di istruzione secondaria superiore,
nell'ambito della autonomia organizzativa di cui all'articolo
3, possono individuare modalità di organizzazione modulari
dell'orario scolastico e delle attività didattiche tali da
consentire periodici cicli di aggiornamento degli
insegnanti.
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