| (Tassa sul tempo).
1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma del
sistema impositivo locale, ai comuni è data facoltà di
proporre ai soggetti passivi di imposte e tasse locali la
possibilità di opzione tra il pagamento dell'imposta o tassa
dovuta e l'impiego temporaneo in attività riguardanti i
servizi alla persona, servizi sociali per l'infanzia e la
terza età, assistenza domiciliare, attività ricreative e di
vacanza, socializzazione ed integrazione dei bambini portatori
di handicap, servizi di riabilitazione, servizi per i
tossicodipendenti.
2. L'impiego temporaneo non è retribuito ed ha durata pari
alle ore di lavoro, corrispondenti alla retribuzione media,
necessaria a produrre un reddito pari all'imposta dovuta.
3. Lo svolgimento del lavoro previsto al presente articolo
estingue l'obbligazione tributaria.
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