| (Ordinamento della scuola
secondaria superiore).
1. La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale
e si articola in licei e in istituti professionali e d'arte.
Per ogni tipo di liceo e di istituto si prevedono uno o più
indirizzi.
2. Le tipologie e gli indirizzi dei licei e degli istituti
professionali e d'arte si ispirano alle grandi aree tematiche
di cui all'articolo 7, comma 3, e sono individuati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari emanato in conformità ai
rispettivi regolamenti. Il Ministro si avvale a tal fine anche
della collaborazione di esperti di progettazione scolastica e
di rappresentanze qualificate del mondo della ricerca, delle
professioni, del terziario avanzato, delle attività
produttive; per i relativi oneri si provvede a carico dei
capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione
relativi alle spese per studi e consulenze.
3. Gli indirizzi degli istituti sono individuati con il
contributo delle regioni.
4. Gli istituti professionali e d'arte offrono la
possibilità di acquisire, al terzo anno, un diploma di scuola
secondaria superiore di primo livello, che costituisce
anche titolo utile per l'eventuale conseguimento di livelli di
qualifica professionale regionale, in base a quanto previsto
negli accordi di programma con le regioni competenti a
rilasciare le qualifiche professionali. Al termine del quinto
anno si consegue la maturità, che dà accesso agli studi
universitari e ai corsi post-secondari.
5. Al fine di potenziare le caratteristiche degli istituti
professionali e d'arte e di realizzare la coerenza con le
esigenze culturali, produttive e occupazionali del territorio,
lo Stato e le regioni, nell'ambito degli accordi di programma
di cui all'articolo 2, individuano:
a) le aree complementari, afferenti ai diversi
indirizzi dell'istruzione professionale e dell'istruzione
d'arte;
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b) particolari indirizzi professionali;
c) le forme e le modalità atte a favorire
l'effettuazione, all'interno dei piani di studio, di periodi
di tirocinio e di esperienza professionale;
d) la durata dei moduli della formazione
professionale regionale istituiti in corrispondenza delle
uscite dagli istituti e il valore dei relativi titoli di
studio ai fini del conseguimento delle qualifiche
professionali regionali.
6. Lo Stato e le regioni individuano altresì i segmenti
dell'istruzione professionale da attuarsi in collaborazione
tra la scuola e le strutture della formazione professionale
anche mediante convenzioni.
7. Nella prima applicazione della presente legge i decreti
di cui al comma 2 sono emanati entro sei mesi dalla data della
sua entrata in vigore.
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