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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15300
DDL3158-0007
Progetto di legge Camera n. 3158 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3158)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C3158. TESTIPDL
...C3158.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 11 CAPO II Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3158 ZZ11 ZZPD ZZTR
                  (Ordinamento della scuola
                    secondaria superiore).
    1.  La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale
  e si articola in licei e in istituti professionali e d'arte.
  Per ogni tipo di liceo e di istituto si prevedono uno o più
  indirizzi.
    2.  Le tipologie e gli indirizzi dei licei e degli istituti
  professionali e d'arte si ispirano alle grandi aree tematiche
  di cui all'articolo 7, comma 3, e sono individuati con decreto
  del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle
  competenti Commissioni parlamentari emanato in conformità ai
  rispettivi regolamenti.  Il Ministro si avvale a tal fine anche
  della collaborazione di esperti di progettazione scolastica e
  di rappresentanze qualificate del mondo della ricerca, delle
  professioni, del terziario avanzato, delle attività
  produttive; per i relativi oneri si provvede a carico dei
  capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione
  relativi alle spese per studi e consulenze.
    3.  Gli indirizzi degli istituti sono individuati con il
  contributo delle regioni.
    4.  Gli istituti professionali e d'arte  offrono la
  possibilità di acquisire, al terzo anno, un diploma di scuola
  secondaria superiore di primo livello,  che costituisce
  anche titolo utile per l'eventuale conseguimento di livelli di
  qualifica professionale regionale, in base a quanto previsto
  negli accordi di programma con le regioni competenti a
  rilasciare le qualifiche professionali.  Al termine del quinto
  anno si consegue la maturità, che dà accesso agli studi
  universitari e ai corsi post-secondari.
    5.  Al fine di potenziare le caratteristiche degli istituti
  professionali e d'arte  e di realizzare la coerenza con le
  esigenze culturali, produttive e occupazionali del territorio,
  lo Stato e le regioni, nell'ambito degli accordi di programma
  di cui all'articolo 2, individuano:
        a)  le aree complementari, afferenti ai diversi
  indirizzi dell'istruzione professionale e dell'istruzione
  d'arte;
 
                              Pag. 12
 
        b)  particolari indirizzi professionali;
        c)  le forme e le modalità atte a favorire
  l'effettuazione, all'interno dei piani di studio, di periodi
  di tirocinio e di esperienza professionale;
        d)  la durata dei moduli della formazione
  professionale regionale istituiti in corrispondenza delle
  uscite dagli istituti e il valore dei relativi titoli di
  studio ai fini del conseguimento delle qualifiche
  professionali regionali.
    6.  Lo Stato e le regioni individuano altresì i segmenti
  dell'istruzione professionale da attuarsi in collaborazione
  tra la scuola e le strutture della formazione professionale
  anche mediante convenzioni.
    7.  Nella prima applicazione della presente legge i decreti
  di cui al comma 2 sono emanati entro sei mesi dalla data della
  sua entrata in vigore.
 
DATA=930923 FASCID=DDL11-3158 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3158 TOTPAG=0024 TOTDOC=0019 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=001 PAGFIN=0012 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=315800 00 FASCIDC=11DDL3158 SORTNAV=0315800 000 00000 ZZDDLC3158 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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