| (Piani di studio e criteri di progettazione
dei curricula).
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui
all'articolo 1 i piani di studio si fondano su una
progettazione curricolare che individua gli obiettivi
formativi complessivi del percorso quinquennale, articolato,
in una logica di continuità, in cicli biennale e triennale.
2. I piani di studio sono definiti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
tesoro, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n.400, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari emanato ai sensi dei
rispettivi regolamenti.
3. I piani di studio, orientati in funzione dell'indirizzo
culturale specifico di ogni tipo di liceo o di istituto,
perseguono obiettivi di solida formazione culturale
complessiva e assumono come riferimenti essenziali le seguenti
aree:
a) linguistica, letteraria, artistica;
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b) storica, giuridica, economica;
c) matematica, scientifica, tecnologica.
4. I piani di studio individuano:
a) gli obiettivi generali e specifici del corso di
studi, con l'indicazione dei risultati da perseguire in
termini di insegnamento, di apprendimento e di acquisizione di
capacità;
b) gli insegnamenti generali, quelli di indirizzo e
le aree complementari, un'area di orientamento nel biennio e
un'area di progetto nel triennio;
c) i programmi di insegnamento, consistenti nella
individuazione dei nuclei fondativi delle singole discipline e
degli obiettivi interdisciplinari e disciplinari;
d) le modalità ed i criteri di verifica e di
valutazione;
e) il numero minimo e massimo di ore settimanali
per ciascun anno e il monte annuale orario minimo di
insegnamento delle singole discipline nonché dell'area di
orientamento del biennio e dell'area di progetto del
triennio.
5. Gli insegnamenti generali sono individuati con
l'obiettivo di realizzare una equilibrata formazione
culturale.
6. Gli insegnamenti di indirizzo sono individuati sulla
base dell'identità e specificità culturale e professionale del
corso di studi e sono finalizzati a conseguire padronanza di
linguaggi, metodi e conoscenze riferiti a grandi aree di
professionalità o di ricerca.
7. Le aree complementari sono individuate con l'obiettivo
di rendere possibile per lo studente la costruzione di un
percorso formativo individualizzato.
8. L'area di orientamento prevista nei piani di studio del
biennio favorisce, attraverso didattiche differenziate e
interventi individualizzati, il rafforzamento di motivazioni,
orientamento e competenze di base. L'area si sviluppa per
progetti modulari e flessibili destinati a gruppi di
studenti.
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9. L'area di progetto, che può coinvolgere più
insegnamenti, prevista nei piani di studio del triennio è
intesa a promuovere nello studente capacità di cooperazione e
progettazione, e a concretizzare nella organizzazione
didattica le caratteristiche interdisciplinari di ogni campo
professionale.
10. Nelle zone del territorio nazionale abitate da
minoranze di lingua diversa da quella italiana, riconosciute
dalla legge dello Stato, i piani di studio e i programmi di
insegnamento devono essere articolati in modo da assicurare
adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura
delle singole minoranze.
11. Il Ministro della pubblica istruzione provvede
periodicamente all'aggiornamento degli indirizzi e dei piani
di studio sulla scorta delle verifiche fornite dal sistema
nazionale di verifica e valutazione.
12. La modifica delle dotazioni organiche del personale
docente conseguente alle innovazioni introdotte dai piani di
studio di cui al presente articolo è disposta con decreto del
Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il
Ministro del tesoro.
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