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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15301
DDL3158-0008
Progetto di legge Camera n. 3158 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3158)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C3158. TESTIPDL
...C3158.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3158 ZZ11 ZZPD ZZTR
         (Piani di studio e criteri di progettazione
                    dei  curricula). 
    1.  Per il raggiungimento delle finalità di cui
  all'articolo 1 i piani di studio si fondano su una
  progettazione curricolare che individua gli obiettivi
  formativi complessivi del percorso quinquennale, articolato,
  in una logica di continuità, in cicli biennale e triennale.
    2.  I piani di studio sono definiti con decreto del Ministro
  della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
  tesoro, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
  legge 23 agosto 1988, n.400, entro un anno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
  competenti Commissioni parlamentari emanato ai sensi dei
  rispettivi regolamenti.
    3.  I piani di studio, orientati in funzione dell'indirizzo
  culturale specifico di ogni tipo di liceo o di istituto,
  perseguono obiettivi di solida formazione culturale
  complessiva e assumono come riferimenti essenziali le seguenti
  aree:
        a)  linguistica, letteraria, artistica;
 
                              Pag. 13
 
        b)  storica, giuridica, economica;
        c)  matematica, scientifica, tecnologica.
    4.  I piani di studio individuano:
        a)  gli obiettivi generali e specifici del corso di
  studi, con l'indicazione dei risultati da perseguire in
  termini di insegnamento, di apprendimento e di acquisizione di
  capacità;
        b)  gli insegnamenti generali, quelli di indirizzo e
  le aree complementari, un'area di orientamento nel biennio e
  un'area di progetto nel triennio;
        c)  i programmi di insegnamento, consistenti nella
  individuazione dei nuclei fondativi delle singole discipline e
  degli obiettivi interdisciplinari e disciplinari;
        d)  le modalità ed i criteri di verifica e di
  valutazione;
        e)  il numero minimo e massimo di ore settimanali
  per ciascun anno e il monte annuale orario minimo di
  insegnamento delle singole discipline nonché dell'area di
  orientamento del biennio e dell'area di progetto del
  triennio.
    5.  Gli insegnamenti generali sono individuati con
  l'obiettivo di realizzare una equilibrata formazione
  culturale.
    6.  Gli insegnamenti di indirizzo sono individuati sulla
  base dell'identità e specificità culturale e professionale del
  corso di studi e sono finalizzati a conseguire padronanza di
  linguaggi, metodi e conoscenze riferiti a grandi aree di
  professionalità o di ricerca.
    7.  Le aree complementari sono individuate con l'obiettivo
  di rendere possibile per lo studente la costruzione di un
  percorso formativo individualizzato.
    8.  L'area di orientamento prevista nei piani di studio del
  biennio favorisce, attraverso didattiche differenziate e
  interventi individualizzati, il rafforzamento di motivazioni,
  orientamento e competenze di base.  L'area si sviluppa per
  progetti modulari e flessibili destinati a gruppi di
  studenti.
 
                              Pag. 14
 
    9.  L'area di progetto, che può coinvolgere più
  insegnamenti, prevista nei piani di studio del triennio è
  intesa a promuovere nello studente capacità di cooperazione e
  progettazione, e a concretizzare nella organizzazione
  didattica le caratteristiche interdisciplinari di ogni campo
  professionale.
    10.  Nelle zone del territorio nazionale abitate da
  minoranze di lingua diversa da quella italiana, riconosciute
  dalla legge dello Stato, i piani di studio e i programmi di
  insegnamento devono essere articolati in modo da assicurare
  adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura
  delle singole minoranze.
    11.  Il Ministro della pubblica istruzione provvede
  periodicamente all'aggiornamento degli indirizzi e dei piani
  di studio sulla scorta delle verifiche fornite dal sistema
  nazionale di verifica e valutazione.
    12.  La modifica delle dotazioni organiche del personale
  docente conseguente alle innovazioni introdotte dai piani di
  studio di cui al presente articolo è disposta con decreto del
  Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il
  Ministro del tesoro.
 
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