| (Diplomi e certificazioni).
1. Al termine del quinquennio della scuola secondaria
superiore gli studenti sostengono un esame di maturità in
esito al quale è rilasciato un diploma che dà accesso agli
studi universitari ed ai corsi di specializzazione
post-secondari. Le università, tenuto conto delle norme
previste dalla legge 19 novembre 1990, n.341, al fine di
favorire il passaggio degli studenti che abbiano conseguito la
maturità verso corsi di diploma o di laurea non coerenti con
gli studi effettuati, predispongono nell'ambito della propria
autonomia attività didattiche propedeutiche integrative dei
curricula.
2. Agli studenti che hanno assolto l'obbligo d'istruzione
ai sensi dell'articolo 8, comma 2, è rilasciato un apposito
certificato. Coloro che ne abbiano interesse possono chiedere
che il certificato sia integrato con i risultati dello
scrutinio. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, è rilasciata apposita
attestazione.
3. Al termine del terzo anno degli istituti professionali e
degli istituti d'arte è rilasciato un diploma di scuola
secondaria superiore di primo livello, denominato
rispettivamente diploma di istruzione professionale
polivalente e di istruzione d'arte polivalente, ai sensi
dell'articolo 6, comma4.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalità di riconoscimento del valore del
certificato di cui al comma 2 sono disciplinate nell'ambito
della normativa sul collocamento, per l'accesso ai pubblici
concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.
5. Al termine del primo quinquennio di applicazione della
presente legge, con apposito decreto del Presidente della
Repubblica si provvederà alla definizione giuridica del valore
dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, ad una nuova
regolamentazione della licenza della scuola media di primo
grado e ad una ridefinizione
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delle modalità di espletamento dell'esame di licenza
elementare.
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