| (Orientamento scolastico e progetti mirati al
potenziamento dell'offerta formativa).
1. L'azione di orientamento svolta negli istituti
secondari superiori, nell'ambito dei piani di studio di cui
all'articolo 7, è potenziata mediante l'attuazione di
iniziative realizzate in orario extracurricolare, volte a
rilevare i fabbisogni formativi di ogni studente, nell'intero
ciclo dell'istruzione secondaria, per favorire:
a) l'orientamento scolastico e professionale;
b) la motivazione e la rimotivazione
all'apprendimento.
2. Per soddisfare i fabbisogni rilevati, con l'obiettivo di
raggiungere entro 10 anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge un livello percentuale di diplomati della
scuola secondaria superiore non inferiore all'80 per cento
degli appartenenti alle classi di età interessate, sono
attuati progetti mirati al potenziamento dell'offerta
formativa che individuino percorsi personalizzati, modulari e
flessibili, che possano essere fruiti da gruppi di studenti.
Tali progetti devono essere in particolare finalizzati al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) il rafforzamento di conoscenze e di capacità e
l'acquisizione di competenze per una prima formazione
professionale di base orientata al lavoro;
b) il rientro di giovani e di adulti, anche non
inseriti nei sistemi formativi, nella scuola secondaria
superiore o l'accesso ai corsi di formazione professionale
regionale;
c) il recupero di eventuali ritardi, abbandoni e
difficoltà;
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d) il conseguimento della licenza media, anche per
gli studenti già prosciolti dall'obbligo di istruzione.
3. La partecipazione ai progetti mirati costituisce, ai
sensi dell'articolo 11, credito formativo sia per la
prosecuzione degli studi sia per l'accesso ai corsi di
formazione professionale.
4. Le iniziative ed i progetti di cui ai commi 1 e 2
possono essere realizzati o per iniziativa autonoma delle
scuole, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, o
per effetto degli accordi di programma. Essi sono attivati con
deliberazione dei consigli di istituto, sentiti i collegi dei
docenti e i consigli di classe interessati, e sono realizzati
mediante convenzioni con le strutture di formazione
professionale e con altre istituzioni educative e formative
presenti sul territorio, individuate nell'ambito degli accordi
di programma.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della pubblica istruzione, previa
intesa con le regioni, emana un decreto che individua le
tipologie base delle iniziative e dei progetti di cui ai commi
1 e 2, i criteri per la loro valutazione quali crediti
formativi per il proseguimento negli studi e lo schema tipo
cui debbono conformarsi le convenzioni di cui al comma4.
6. Nel quadro dell'istruzione obbligatoria l'attivazione
dei progetti mirati può essere realizzata anche sulla base
delle richieste delle famiglie o degli interessati.
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