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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15304
DDL3158-0011
Progetto di legge Camera n. 3158 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3158)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C3158. TESTIPDL
...C3158.
...PROPOSTA DI LEGGE --
CAPO III Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3158 ZZ11 ZZPD ZZTR
  (Orientamento scolastico e progetti mirati al
            potenziamento dell'offerta formativa).
    1.  L'azione di orientamento svolta negli istituti
  secondari superiori, nell'ambito dei piani di studio di cui
  all'articolo 7, è potenziata mediante l'attuazione di
  iniziative realizzate in orario extracurricolare, volte a
  rilevare i fabbisogni formativi di ogni studente, nell'intero
  ciclo dell'istruzione secondaria, per favorire:
        a)  l'orientamento scolastico e professionale;
        b)  la motivazione e la rimotivazione
  all'apprendimento.
    2.  Per soddisfare i fabbisogni rilevati, con l'obiettivo di
  raggiungere entro 10 anni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge un livello percentuale di diplomati della
  scuola secondaria superiore non inferiore all'80 per cento
  degli appartenenti alle classi di età interessate, sono
  attuati progetti mirati al potenziamento dell'offerta
  formativa che individuino percorsi personalizzati, modulari e
  flessibili, che possano essere fruiti da gruppi di studenti.
  Tali progetti devono essere in particolare finalizzati al
  raggiungimento dei seguenti obiettivi:
        a)  il rafforzamento di conoscenze e di capacità e
  l'acquisizione di competenze per una prima formazione
  professionale di base orientata al lavoro;
        b)  il rientro di giovani e di adulti, anche non
  inseriti nei sistemi formativi, nella scuola secondaria
  superiore o l'accesso ai corsi di formazione professionale
  regionale;
        c)  il recupero di eventuali ritardi, abbandoni e
  difficoltà;
 
                              Pag. 17
 
        d)  il conseguimento della licenza media, anche per
  gli studenti già prosciolti dall'obbligo di istruzione.
    3.  La partecipazione ai progetti mirati costituisce, ai
  sensi dell'articolo 11, credito formativo sia per la
  prosecuzione degli studi sia per l'accesso ai corsi di
  formazione professionale.
    4.  Le iniziative ed i progetti di cui ai commi 1 e 2
  possono essere realizzati o per iniziativa autonoma delle
  scuole, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, o
  per effetto degli accordi di programma.  Essi sono attivati con
  deliberazione dei consigli di istituto, sentiti i collegi dei
  docenti e i consigli di classe interessati, e sono realizzati
  mediante convenzioni con le strutture di formazione
  professionale e con altre istituzioni educative e formative
  presenti sul territorio, individuate nell'ambito degli accordi
  di programma.
    5.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge il Ministro della pubblica istruzione, previa
  intesa con le regioni, emana un decreto che individua le
  tipologie base delle iniziative e dei progetti di cui ai commi
  1 e 2, i criteri per la loro valutazione quali crediti
  formativi per il proseguimento negli studi e lo schema tipo
  cui debbono conformarsi le convenzioni di cui al comma4.
    6.  Nel quadro dell'istruzione obbligatoria l'attivazione
  dei progetti mirati può essere realizzata anche sulla base
  delle richieste delle famiglie o degli interessati.
 
DATA=930923 FASCID=DDL11-3158 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3158 TOTPAG=0024 TOTDOC=0019 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=004 PAGFIN=0017 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=315800 00 FASCIDC=11DDL3158 SORTNAV=0315800 000 00000 ZZDDLC3158 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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