Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15305
DDL3158-0012
Progetto di legge Camera n. 3158 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3158)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C3158. TESTIPDL
...C3158.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3158 ZZ11 ZZPD ZZTR
  (Passaggi, rientri, valutazione dei crediti formativi e
           corsi per lavoratori studenti e adulti).
    1.  I passaggi da un corso di studi all'altro nei primi
  due anni dell'istruzione secondaria superiore si effettuano in
  base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline
  presenti in entrambi i piani di studio e all'esito positivo
  dello svolgimento di un progetto didattico avente ad oggetto
 
                              Pag. 18
 
  le materie del corso di destinazione non comprese in quello
  di provenienza.  Nel corso del triennio il passaggio a diverso
  corso di studi si effettua in seguito all'esito positivo di
  prove di idoneità.
    2.  Coloro che, in possesso del diploma di scuola media,
  abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la
  frequenza a corsi di formazione professionale o attraverso
  un'attività di lavoro debitamente attestati, o abbiano
  partecipato ai progetti mirati di cui all'articolo 10, possono
  rientrare nel sistema scolastico previo superamento di
  specifiche prove di idoneità alla classe cui intendono
  accedere.  Tali prove sono ridotte, rispetto al normale esame
  di idoneità, in relazione agli studi svolti e al carattere e
  al livello della qualifica professionale posseduta, che
  rappresentano crediti formativi.  Le stesse disposizioni si
  applicano a coloro che abbiano assolto all'obbligo scolastico
  e a coloro che siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico
  ai sensi della presente legge.
    3.  I corsi e le prove di idoneità di cui ai commi 1 e 2
  sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con
  decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
  Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
    4.  Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il
  Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con proprio
  decreto emanato d'intesa col Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale e con le regioni stabilisce il valore di
  credito formativo da attribuire alle qualifiche professionali
  rilasciate dalle regioni ai fini del rientro nel sistema
  scolastico.
    5.  Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori studenti
  la frequenza ai corsi di istruzione secondaria superiore sono
  istituiti, nei limiti delle disponibilità finanziarie,
  appositi corsi, con orari compatibili con le esigenze dei
  frequentanti.
    6.  Possono essere istituiti corsi di istruzione secondaria
  superiore a distanza, anche con l'utilizzo di strumenti
  informatici.
    7.  I corsi di cui ai commi 5 e 6 hanno contenuti culturali
  e professionali equivalenti
 
                              Pag. 19
 
  a quelli ordinari e assicurano anche in relazione alle
  esperienze di lavoro compiute dagli studenti lavoratori il
  conseguimento dei medesimi obiettivi formativi.
    8.  Il collegio dei docenti dei corsi di cui ai commi 5 e 6
  può esonerare gli studenti dalla frequenza all'insegnamento di
  educazione fisica e sportiva, nonché, in tutto o in parte,
  dalle attività pratiche previste dal piano di studi.
    9.  I criteri per l'istituzione ed il funzionamento dei
  corsi di cui ai commi 5 e 6 e per l'adattamento dei relativi
  contenuti e delle metodologie alle esigenze e finalità
  specifiche sono individuati con decreto del Ministro della
  pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
  tesoro.
    10.  Gli istituti professionali e d'arte possono,
  nell'ambito degli accordi di programma, partecipare a
  iniziative di riconversione dei lavoratori con particolare
  riferimento alle esigenze di elevazione culturale degli
  stessi.
 
DATA=930923 FASCID=DDL11-3158 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3158 TOTPAG=0024 TOTDOC=0019 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=028 PAGFIN=0019 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=315800 00 FASCIDC=11DDL3158 SORTNAV=0315800 000 00000 ZZDDLC3158 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati