| (Passaggi, rientri, valutazione dei crediti formativi e
corsi per lavoratori studenti e adulti).
1. I passaggi da un corso di studi all'altro nei primi
due anni dell'istruzione secondaria superiore si effettuano in
base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline
presenti in entrambi i piani di studio e all'esito positivo
dello svolgimento di un progetto didattico avente ad oggetto
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le materie del corso di destinazione non comprese in quello
di provenienza. Nel corso del triennio il passaggio a diverso
corso di studi si effettua in seguito all'esito positivo di
prove di idoneità.
2. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media,
abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la
frequenza a corsi di formazione professionale o attraverso
un'attività di lavoro debitamente attestati, o abbiano
partecipato ai progetti mirati di cui all'articolo 10, possono
rientrare nel sistema scolastico previo superamento di
specifiche prove di idoneità alla classe cui intendono
accedere. Tali prove sono ridotte, rispetto al normale esame
di idoneità, in relazione agli studi svolti e al carattere e
al livello della qualifica professionale posseduta, che
rappresentano crediti formativi. Le stesse disposizioni si
applicano a coloro che abbiano assolto all'obbligo scolastico
e a coloro che siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico
ai sensi della presente legge.
3. I corsi e le prove di idoneità di cui ai commi 1 e 2
sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con proprio
decreto emanato d'intesa col Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e con le regioni stabilisce il valore di
credito formativo da attribuire alle qualifiche professionali
rilasciate dalle regioni ai fini del rientro nel sistema
scolastico.
5. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori studenti
la frequenza ai corsi di istruzione secondaria superiore sono
istituiti, nei limiti delle disponibilità finanziarie,
appositi corsi, con orari compatibili con le esigenze dei
frequentanti.
6. Possono essere istituiti corsi di istruzione secondaria
superiore a distanza, anche con l'utilizzo di strumenti
informatici.
7. I corsi di cui ai commi 5 e 6 hanno contenuti culturali
e professionali equivalenti
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a quelli ordinari e assicurano anche in relazione alle
esperienze di lavoro compiute dagli studenti lavoratori il
conseguimento dei medesimi obiettivi formativi.
8. Il collegio dei docenti dei corsi di cui ai commi 5 e 6
può esonerare gli studenti dalla frequenza all'insegnamento di
educazione fisica e sportiva, nonché, in tutto o in parte,
dalle attività pratiche previste dal piano di studi.
9. I criteri per l'istituzione ed il funzionamento dei
corsi di cui ai commi 5 e 6 e per l'adattamento dei relativi
contenuti e delle metodologie alle esigenze e finalità
specifiche sono individuati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro.
10. Gli istituti professionali e d'arte possono,
nell'ambito degli accordi di programma, partecipare a
iniziative di riconversione dei lavoratori con particolare
riferimento alle esigenze di elevazione culturale degli
stessi.
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