| (Riconoscimento degli studi
effettuati all'estero).
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri,
definisce i criteri e le modalità secondo cui gli studenti
delle scuole secondarie superiori possono recarsi in altri
Stati per periodi di studio in scuole corrispondenti e,
tornati in Italia, continuare e completare gli studi.
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