| (Sperimentazione)
1. Le sperimentazioni di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.419, sono
attuate nel rispetto delle disposizioni che regolano
l'autonomia delle unità scolastiche.
2. Le sperimentazioni relative alla scuola secondaria
superiore di cui all'articolo 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n.419 del 1974 sono finalizzate a
sostenere i processi di innovazione del sistema formativo.
Tali sperimentazioni possono essere realizzate nei limiti
delle risorse finanziarie annualmente previste nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione e sono
eventualmente concertate con gli altri Dicasteri competenti e
con le regioni, in relazione alle specifiche finalità di
ciascuna sperimentazione.
3. Le nuove sperimentazioni di norma si realizzano sulla
base di almeno uno dei seguenti princìpi:
a) riguardare progetti aventi rilevanza
distrettuale, regionale o nazionale;
b) riferirsi a progetti tematici che abbiano
rilevanza in particolari aree del Paese;
c) coinvolgere diversi ordini e gradi di
istruzione.
4. Le sperimentazioni realizzate in attuazione del citato
articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.419
del
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1974 non possono essere rinnovate se non per un ciclo di
studi, a conclusione del quale debbono essere valutate anche
al fine di diffonderne i risultati.
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