| (Istituzioni scolastiche
ad ordinamento speciale).
1. Sono fatte salve le istituzioni scolastiche ad
ordinamento speciale, diversificate per durata, orari,
modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio,
che rispondono a particolari esigenze formative professionali
ed artistiche, anche in rapporto a specifiche attività
produttive presenti nel territorio. Tali istituzioni sono
riconosciute con decreto del Ministro della pubblica
istruzione. Nuove istituzioni scolastiche ad ordinamento
speciale possono essere istituite con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, emanato in conformità ai rispettivi
regolamenti.
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