| (Norme particolari per le province autonome di Trento e di
Bolzano, per le scuole in lingua slovena e per la regione
Valle d'Aosta).
1. Restano salve le attribuzioni delle province autonome
di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento scolatico e
di formazione professionale anche in relazione alle esigenze
dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione
dello Statuto speciale approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 1^ novembre 1973, n.689, con decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n.89, e
successive modificazioni ed integrazioni, e con decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.405.
2. Ferme restando le competenze legislative ed
amministrative regionali in materia di istruzione stabilite
dallo Statuto
Pag. 22
speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n.4, e dalle relative norme di attuazione, all'attuazione
della presente legge in Valle d'Aosta, all'adattamento
dell'ordinamento scolastico alle esigenze del bilinguismo e
alle specifiche esigenze regionali si provvede in conformità
delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione e
sulla base di intese fra la regione e il Ministero della
pubblica istruzione. Le intese nelle materie disciplinate
dalla presente legge sono promosse dal Ministero o dalla
regione a seconda che si tratti di iniziativa d'interesse
nazionale ovvero di interesse regionale.
3. Restano ferme le disposizioni particolari riguardanti le
scuole con lingua di insegnamento slovena.
| |